Motivazione d’appello integra l’omissione del primo giudice (Cass. pen. Sez. 7 n. 1364 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, può redigere, anche integralmente, la motivazione mancante della sentenza di primo grado, senza che ciò comporti la privazione per l’imputato di un grado di giudizio, non rientrando il difetto di motivazione tra i casi tassativi di nullità previsti dall’art. 604 cod. proc. pen.. Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario; l’affermazione di responsabilità richiede invece la prova dell’estraneità allorquando l’imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile. Il ricorso per cassazione che riproponga censure manifestamente infondate è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Palermo per i reati di ricettazione e detenzione di arma comune da sparo. La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione, previa esclusione della contestata recidiva, i reati di cui ai capi A e B, rideterminando la pena per il residuo delitto di ricettazione di una carabina ad aria compressa, alterata nella potenza in modo da erogare un’energia cinetica di circa 15 joule.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per omessa esplicitazione del criterio di calcolo della pena irrogata, dolendosi che la Corte territoriale avesse integrato il difetto di motivazione anziché annullare la pronuncia con rinvio al primo giudice. Ulteriori motivi riguardavano la conferma della responsabilità per la ricettazione e il mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha giudicato i motivi di ricorso manifestamente infondati, in quanto ripetitivi delle censure già esposte nell’atto di appello e già oggetto di risposta adeguata da parte della Corte territoriale, coerente con le risultanze processuali e con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il difetto di motivazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado. Il giudice del gravame, disponendo di poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, può provvedere a redigere anche integralmente la motivazione mancante, senza che ciò privi l’imputato di un grado di giudizio, in conformità con il precedente di Sez. 6, n. 58094 del 2017 e, più di recente, Sez. 6, n. 1270 del 2024.
Con riferimento alla responsabilità per la ricettazione, la Corte ha ritenuto le dichiarazioni dell’imputato circa l’alterazione dell’arma generiche e inidonee a dimostrare il possesso delle competenze tecniche necessarie per apportare le modifiche accertate. Ha inoltre escluso la configurabilità dell’attenuante della particolare tenuità del fatto, inconciliabile con il valore economico e con la notevole potenzialità offensiva dell’arma.
La Corte ha infine confermato la correttezza della mancata derubricazione del delitto, richiamando il principio per cui per la configurabilità della ricettazione non serve la prova positiva dell’estraneità al delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario, salvo che l’imputato deduca credibilmente di aver commesso il reato presupposto, come nel caso dei precedenti Sez. 2, n. 4434 del 2021, Sez. 2, n. 46637 del 2019 e Sez. 6, n. 34679 del 2016.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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