Concordato in appello, ricorso per cassazione limitato ai vizi della volontà (Cass. pen. Sez. VII n. 11903 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha recepito l’accordo solo se deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Il potere dispositivo riconosciuto dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.

Il Fatto

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del medesimo difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che — a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. — aveva rideterminato la pena in misura più mite, rispettivamente in anni sei e mesi sette e in anni quattro, mesi sei e giorni venti di reclusione.

I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe delineato con sufficiente chiarezza il ruolo ricoperto all’interno del sodalizio criminoso e l’affectio societatis, e che avrebbe applicato gli aumenti per i reati fine ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 senza precisare i criteri determinativi dei singoli quanta di pena.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che l’impugnazione è stata proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e a vizi della determinazione della pena che non si siano tradotti nella illegalità della sanzione, per non rientrare nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista dalla legge.

Il Collegio ha inoltre ribadito che è inammissibile il ricorso relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.

La richiesta concordata è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, poiché l’accoglimento postula la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena. Ne consegue che, quando il giudice di appello ha raccolto le richieste concordemente formulate, le parti non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati. Tali principi erano già stati affermati anche per la previgente richiesta avanzata a norma dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen.

I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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