Evasione dagli arresti domiciliari: tenuità esclusa e pene sostitutive (Cass. pen. Sez. VI n. 26697 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è censurabile solo se la motivazione sia manifestamente illogica. Il giudice di merito può desumere la durata non breve dell’allontanamento dalla distanza tra il luogo di custodia e quello di rinvenimento, secondo una correlazione tra spazio e tempo empirica ma razionalmente coerente. La motivazione implicita in punto di pene sostitutive è sufficiente quando l’accertata inaffidabilità del condannato rispetto alla detenzione domiciliare implichi, a maggior ragione, il diniego delle pene non custodiali. La recidiva può essere valorizzata traendo dai precedenti plurimi e significativi la sintomatica maggiore pericolosità sociale.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 26.01.2026, che aveva confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. La vicenda riguarda l’allontanamento dall’abitazione in cui era custodito e il suo rinvenimento a una certa distanza dal luogo di detenzione.
Con quattro motivi il difensore deduce la violazione di legge e i vizi di motivazione sotto diversi profili: il diniego della particolare tenuità del fatto, la ritenuta durata non breve dell’allontanamento, il vuoto di motivazione sulle pene sostitutive e l’uso meramente descrittivo dei precedenti ai fini della recidiva. Il Procuratore generale conclude per la conferma della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, in tema di art. 131-bis cod. pen., è dichiarato inammissibile non foss’altro che per genericità. La Corte di appello ha spiegato le ragioni del giudizio negativo con motivazione non manifestamente illogica, fondata su dati di fatto non controversi e obiettivamente ragionevoli: la distanza tra i luoghi di detenzione e di rinvenimento, con la conseguente durata non breve dell’allontanamento e l’intensità del dolo, oltre al fatto che l’evasione è avvenuta solo poche settimane dopo l’inizio della misura.
Quanto al secondo motivo, i Supremi giudici rilevano che la sentenza ha dedotto la consistenza del tempo di allontanamento dalla distanza tra i luoghi di custodia e di rinvenimento, secondo una correlazione tra spazio e tempo definita probabilmente empirica, ma coerente con la logica razionale. Il ricorso censura tale ragionamento come congetturale senza allegare alcun elemento di confutazione, come la disponibilità di un veicolo.
Il terzo motivo, in tema di pene sostitutive, è dichiarato ammissibile ma non fondato. La sentenza si è espressa solo con riferimento alla detenzione domiciliare, ma, avendo concluso per l’inaffidabilità del condannato al rispetto di tale misura, deve logicamente intendersi che tale era, a maggior ragione, il giudizio sulle più blande pene sostitutive non custodiali, che implicano un maggiore impegno collaborativo. La motivazione, benché implicita, risulta inequivoca e non lacunosa.
L’ultimo motivo, relativo alla recidiva, è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La sentenza non si è limitata a dare atto dell’esistenza dei precedenti, ma da questi, plurimi e significativi, ha tratto con deduzione logica coerente la totale assenza della volontà di rispettare le prescrizioni dell’autorità, sintomatica di maggiore pericolosità sociale.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna del proponente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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