Evasione reato permanente e prescrizione nella Riforma Orlando (Cass. pen. Sez. VI n. 3452 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di evasione dagli arresti domiciliari è reato permanente, il cui momento consumativo coincide con l’allontanamento dal luogo di detenzione e perdura fino a quando non viene meno la condizione di evaso. Ne deriva che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza e che la legge applicabile è quella vigente a tale data. Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, con la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di appello per un massimo di un anno e sei mesi. L’aumento per la recidiva aggravata va calcolato sulla pena edittale massima e non incide sul termine prescrizionale. È irrilevante l’erroneo calcolo del giudice di merito se, comunque, il termine non risulta maturato.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna inflitta in primo grado al ricorrente per il delitto di evasione dal regime di detenzione domiciliare, condotta protrattasi dall’8 giugno al 15 ottobre 2017. I giudici di merito escludevano la maturazione della prescrizione in ragione della ritenuta recidiva aggravata infraquinquennale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo violazione di legge. Secondo la difesa, il delitto di evasione, di natura istantanea, si sarebbe consumato all’8 giugno 2017, con conseguente applicazione dell’art. 159 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla legge n. 103 del 2017. Il termine ordinario di cinque anni sarebbe maturato il 16 ottobre 2023, prima del decreto di citazione in appello. La questione riguarda la natura del reato e la legge applicabile nella successione delle discipline sulla prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte ricorda che, per consolidata giurisprudenza, il reato di evasione è reato di danno, a carattere commissivo e permanente, e distingue tra perfezionamento e consumazione. Il momento consumativo coincide con l’allontanamento dal luogo di detenzione e perdura fino a quando non viene meno la condizione di evaso, richiamando la Sez. VI n. 38864 del 13 ottobre 2021.
Ne conseguono due effetti. Il termine di prescrizione decorre dal 15 ottobre 2017, data di consumazione, ex art. 158, primo comma, cod. pen. La legge applicabile è quindi la legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Quanto al termine, si applica l’art. 157, secondo comma, cod. pen., poiché il reato è punito nel massimo con tre anni di reclusione. Su tale pena va calcolato l’aumento della metà per la recidiva contestata, ex art. 99, quarto comma, cod. pen., circostanza ad effetto speciale, pari a quattro anni e sei mesi, che non incide sul termine, fissato in sei anni, come precisato nella Sez. III n. 26868 del 19 aprile 2019.
Ma a prescindere dall’erroneo calcolo della Corte di appello, il termine non è maturato. Alla prescrizione ordinaria va aggiunto un anno e sei mesi, ex art. 159, secondo comma, cod. pen., nella formulazione della Riforma Orlando, che aveva introdotto una causa di sospensione durante il giudizio di appello, poi abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a, legge n. 134 del 2021.
Sulla successione delle leggi in materia, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite, secondo cui per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017, mentre per quelli commessi dal 1° gennaio 2020 trova applicazione la legge n. 134 del 2021. Poiché il reato si è consumato il 15 ottobre 2017, la prescrizione non era maturata alla sentenza di secondo grado, emessa il 22 febbraio 2024. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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