Inammissibili i motivi nuovi in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. 2 n. 11578 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell’effetto devolutivo, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame. Sono altresì inammissibili i motivi che, articolati esclusivamente in fatto, risultino aspecifici e reiterativi di doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già affrontate dalla Corte territoriale, poiché esula dai poteri della Corte di cassazione una rilettura degli elementi probatori o l’adozione di nuovi parametri di valutazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria confermava le condanne inflitte dal Tribunale di Palmi nei confronti di due imputati per il reato di truffa. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 62-bis, 69 e 99 cod. pen. quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, nonché la carenza e l’illogicità della motivazione in ordine alla loro penale responsabilità. In particolare, lamentavano che il giudizio di colpevolezza fosse fondato esclusivamente su elementi indiziari, come l’intestazione di una carta Postepay o di un IBAN su cui erano confluite le somme provento del reato, senza un idoneo percorso inferenziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato separatamente i motivi di ricorso, distinguendo tra questioni nuove e doglianze in fatto. Con riferimento ai motivi concernenti il bilanciamento delle circostanze e la recidiva, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché investivano questioni non specificamente devolute in sede di gravame. È stato ribadito il principio per cui non sono proponibili in cassazione motivi che introducano per la prima volta questioni non dedotte nei gradi precedenti, citando sul punto i precedenti di Sez. 2, n. 34044 del 2020, Sez. 3, n. 27256 del 2020 e Sez. 2, n. 41735 del 2025.
Quanto ai motivi relativi alla penale responsabilità, la Corte li ha ritenuti aspecifici e reiterativi di doglianze già espresse in appello, in quanto volti a sollecitare una rilettura del compendio probatorio estranea al sindacato di legittimità. I giudici di merito avevano indicato una pluralità di elementi logico-probatori idonei a dimostrare la responsabilità degli imputati, quali beneficiari del profitto delle condotte fraudolente; tale ricostruzione non è censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità.
La Corte ha inoltre precisato che l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito, in assenza di contraddittorietà o manifesta illogicità, è insindacabile in sede di legittimità, poiché esula dai poteri della Cassazione l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
All’esito, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di tremila euro ciascuno.
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Nota della Redazione
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