Competenza del giudice dell’esecuzione in caso di riforma della sola pena (Cass. pen. Sez. I n. 3410 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione penale, quando la sentenza di appello ha confermato o riformato il provvedimento di primo grado soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, la competenza a conoscere dell’esecuzione spetta al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen. La regola del comma 4 della stessa norma opera solo quando l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, individuando il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Ne consegue che l’intervenuta riforma in appello limitata alla sola misura della pena non sposta la competenza in capo alla Corte di appello, restando competente il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado, anche ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.
Il Fatto
La difesa di un condannato aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a due distinti titoli di condanna. Il primo era costituito da una sentenza emessa dal medesimo GIP, poi riformata in appello solo quanto alla pena. Il secondo da un’ulteriore sentenza, anch’essa emessa dal GIP e parimenti riformata in appello nella sola misura della pena.
Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza, riconosceva il vincolo della continuazione e rideterminava la pena complessiva. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo la violazione dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e sostenendo che competente fosse la Corte di appello di Napoli, essendo l’ultima sentenza divenuta irrevocabile quella pronunciata in grado di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 665 cod. proc. pen. individua, al comma 1, il giudice dell’esecuzione in quello che ha deliberato il provvedimento; al comma 2 stabilisce che, quando è stato proposto appello e il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; al comma 4 prevede che, se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, competente è il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Il ricorrente aveva invocato la sola regola del comma 4, ritenendo decisiva l’irrevocabilità della sentenza di appello. La Corte rileva però che ciascuna delle sentenze di appello aveva riformato la rispettiva sentenza di primo grado soltanto in relazione alla misura della pena. Trova quindi applicazione la regola speciale del comma 2, che radica la competenza in capo al giudice di primo grado.
Pertanto, in applicazione delle norme richiamate e in base alle risultanze del Casellario giudiziale, era competente quale giudice dell’esecuzione il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che aveva emesso le sentenze di primo grado. La regola dettata dal comma 4 opera su un piano diverso e non può essere evocata quando il titolo esecutivo di riferimento sia stato riformato in appello nei soli limiti della pena.
Ne discende che l’ordinanza impugnata risulta immune dal vizio lamentato. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è, pertanto, rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 665 c.p.p. – Giudice competente
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato