Conflitto di competenza: il criterio del luogo di accertamento è suppletivo (Cass. pen. Sez. I n. 25426 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conflitto di competenza per territorio su reati connessi, quando non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave ai sensi degli art. 8 e art. 9, primo comma, cod. proc. pen., la competenza spetta al giudice del luogo in cui risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave. Il criterio del luogo di accertamento di cui all’art. 18 d.lgs. 74/2000 costituisce norma speciale e regola suppletiva, applicabile solo allorché risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi e, dunque, risulti inapplicabile il criterio determinativo di cui all’art. 8 cod. proc. pen. Ne deriva che il giudice non può invocare il luogo di accertamento fondato su un domicilio fiscale fittizio per radicare la competenza, quando il luogo di commissione del reato connesso risulti certo e determinato.
Il Fatto
Il G.i.p./G.u.p. del Tribunale di Imperia, con sentenza emessa il 30 maggio 2025, si dichiarava incompetente per territorio in ordine a due reati connessi contestati a un imputato: il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, commesso in Taggia il 27 febbraio 2020, e il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, accertato in Crema il 6 luglio 2022. Il giudice indicava come competente il G.u.p. del Tribunale di Cremona, valorizzando la connessione e il criterio del luogo di accertamento.
Il G.u.p. del Tribunale di Cremona, con ordinanza del 19 gennaio 2026, non condividendo quella interpretazione, sollevava conflitto negativo di competenza davanti alla Corte di cassazione. Rilevava che l’accertamento nel circondario cremonese dipendeva solo dal domicilio fiscale fittizio ivi registrato, in assenza di qualsiasi legame sostanziale dell’imputato con quel territorio, essendosi egli trasferito a Taggia dal 2012.
La Motivazione della Corte
In rito, la Corte dichiara ammissibile il conflitto. Ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. ricorre conflitto quando più giudici ordinari rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto. Richiamando Cass., Sez. I, n. 2787 del 16/04/1997, Rv 207653, il Collegio precisa che per “medesimo fatto” deve intendersi l’elemento materiale del reato – condotta, evento e rapporto di causalità – realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, luogo e persona. Nel caso concreto sussiste la coesistenza di volontà contrastanti dei due giudici, con conseguente paralisi del procedimento.
Nel merito, la Corte individua il giudice competente nel G.u.p. del Tribunale di Imperia. Il Collegio ricostruisce la disciplina: quando non è possibile individuare, a norma degli art. 8 e art. 9, primo comma, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, la competenza spetta al giudice del luogo in cui risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave; se per tutti i reati connessi è impossibile individuare il luogo di commissione, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi dell’art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (richiamate Sez. U n. 40537 del 16/07/2009, Rv. 244330-01).
La Corte afferma che il criterio dell’art. 18 d.lgs. 74/2000, norma speciale, costituisce regola suppletiva: esso è applicabile solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi e quindi risulti inapplicabile il criterio dell’art. 8 cod. proc. pen. Non è dunque un criterio di prima applicazione, ma residuale.
Applicando tali principi, emerge che non risulta certo il luogo in cui l’imputato avrebbe occultato o distrutto le scritture contabili, ovvero il luogo di commissione del reato più grave (capo B, art. 10 d.lgs. 74/2000), proprio per effetto del domicilio fiscale fittizio registrato nel circondario di Cremona. Risulta invece determinato e certo il luogo di commissione del reato connesso di cui al capo A (art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019), commesso in Taggia, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Imperia.
La Corte dichiara pertanto la competenza del Tribunale di Imperia, ufficio G.i.p./G.u.p., disponendo la trasmissione degli atti. Il ricorso al luogo di accertamento fondato su un domicilio fiscale meramente formale non può prevalere sul criterio che àncora la competenza al luogo certo di commissione del reato connesso.
Nota della Redazione
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