Evizione prescinde da buona fede e da possesso vale titolo (Cass. civ. Sez. II n. 2330 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La garanzia per evizione sanziona l’inadempimento dell’obbligazione di consegna e trasferimento gravante sul venditore e consegue al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato dall’acquirente. Essa opera indipendentemente dal dolo o dalla colpa del venditore e dalla stessa buona fede del compratore, la cui condizione soggettiva è irrilevante. L’evizione si verifica anche quando l’acquisto sia impedito o reso inefficace dal diritto vantato dal terzo sul bene, senza necessità che il compratore sia privato del possesso effettivo della cosa. Ne deriva l’inapplicabilità della regola del possesso vale titolo di cui all’art. 1153 cod. civ., non essendo in gioco l’acquisto a non domino, ma il ripristino dell’equilibrio sinallagmatico.

Il Fatto

Gli acquirenti di un dipinto convenivano in giudizio il venditore innanzi al Tribunale, allegando la totale evizione del bene acquistato: l’opera, di provenienza illecita, era stata sottoposta a sequestro penale e restituita al legittimo proprietario. Domandavano la restituzione del prezzo versato, oltre interessi e spese, e il risarcimento del danno.

Il giudice di prime cure rigettava la domanda, ma la Corte di Appello riformava la decisione, accogliendo la pretesa degli attori e condannando il venditore alle spese del doppio grado. Avverso tale pronuncia il venditore proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; resistevano gli acquirenti e la dante causa del venditore, che spiegava ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il collegio affronta il tema della compatibilità tra la funzione di chi formula la proposta di definizione accelerata e la composizione del collegio decisorio. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 9611 del 10 aprile 2024, la Corte esclude ogni incompatibilità: la proposta non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva, e la decisione in camera di consiglio non costituisce fase autonoma di riesame della proposta stessa. La Corte dà poi atto che, in mancanza di istanza di decisione della ricorrente incidentale, il ricorso incidentale si intende rinunciato ope legis ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

Nel merito, i primi due motivi — suscettibili di esame congiunto perché entrambi relativi alla configurabilità dell’evizione — sono dichiarati infondati. Il ricorrente sosteneva che la Corte distrettuale avesse ravvisato l’evizione nonostante la propria buona fede e la possibilità, per gli acquirenti, di resistere all’evizione. La Corte ribadisce invece che gli effetti della garanzia per evizione conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla conoscenza del compratore della possibile causa della futura evizione, poiché tale perdita altera il sinallagma contrattuale e impone il ripristino della situazione economica del compratore anteriore all’acquisto. Richiama sul punto Cass. Sez. 2 n. 20165 del 18/10/2005, Cass. Sez. 6-2 n. 20877 del 10/10/2011 e Cass. Sez. 2 n. 5561 del 19/03/2015.

Il terzo motivo, con cui si invocava l’applicazione della regola del possesso vale titolo in favore del venditore, è pure respinto. La Corte chiarisce che l’evizione, quale rimedio funzionale a riequilibrare il sinallagma, opera a prescindere dalla condizione soggettiva dell’alienante: ciò preclude l’operatività dell’art. 1153 cod. civ.. Non occorre che l’evitto perda il possesso della cosa acquistata, essendo sufficiente che l’acquisto sia impedito dal diritto vantato dal terzo, poiché la causa del contratto risiede nel trasferimento del diritto e la consegna ne è solo conseguenza logica e giuridica. Sono richiamate Cass. Sez. 3 n. 7294 del 13/05/2003 e ancora Cass. Sez. 2 n. 20165 del 18/10/2005.

Il ricorso principale è dunque rigettato. Le spese di legittimità sono compensate tra ricorrente principale e ricorrente incidentale e seguono la soccombenza nel rapporto con i controricorrenti. Essendo il ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna del ricorrente a una somma ulteriore e al versamento in favore della cassa delle ammende. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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