Sottoscrizione del progetto edilizio e rinuncia tacita alla prescrizione della servitù (Cass. civ. Sez. 2 n. 16622 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla prescrizione, ai sensi dell’art. 2937 c.c., è un atto negoziale che opera esclusivamente quando il termine prescrizionale è già compiuto. La rinuncia tacita, di cui al terzo comma, deve risultare da un comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva; tale comportamento deve essere assoluto e inequivoco, cioè non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto. La semplice sottoscrizione di un progetto edilizio predisposto dalla controparte, senza alcuna specificazione, non costituisce manifestazione tacita di rinuncia alla prescrizione. I regolamenti edilizi in materia di distanze contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite dei diritti quesiti per le costruzioni già sorte alla data di entrata in vigore della disciplina più restrittiva.
Il Fatto
Con rogito del 1960, due comproprietari costituivano una servitù reciproca di costruire sul confine, in deroga al regolamento edilizio allora vigente. Nel 1984, uno dei proprietari del fondo servente sottoscriveva il progetto edilizio presentato dall’altra parte per l’ampliamento del proprio fabbricato. Dopo alterne vicende giudiziarie, i titolari del fondo dominante convenivano in giudizio i proprietari del fondo servente per l’accertamento del diritto di costruire sul confine. Il Tribunale accoglieva la domanda, qualificando il diritto come servitù per vantaggio futuro ex art. 1029 c.c. e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo che la sottoscrizione del progetto del 1984 costituisse una rinuncia tacita alla prescrizione da parte del dante causa dei convenuti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, confermando la validità del patto del 1960. Richiama il principio per cui i regolamenti edilizi sulle distanze non si applicano alle costruzioni già sorte, ma soprattutto valorizza l’accertamento del TAR Emilia-Romagna, secondo cui la norma regolamentare sopravvenuta aveva il solo scopo di regolare i rapporti di vicinato, senza poter limitare il diritto reale già costituito. Tale statuizione, oggettivamente strutturata, spiega effetti anche nei confronti dei proprietari del fondo servente non intervenuti nel giudizio amministrativo.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto una rinuncia tacita alla prescrizione nella mera firma apposta da Guido Dalfiume sul progetto edilizio del 1984. La Suprema Corte chiarisce che la rinuncia all’eccezione di prescrizione è un atto negoziale che dismette definitivamente il potere del debitore di liberarsi dall’obbligo e opera solo a termine già compiuto.
La rinuncia tacita, ex art. 2937, terzo comma, c.c., richiede un comportamento assoluto e inequivoco, non suscettibile di diversa interpretazione. La giurisprudenza di legittimità impone un vaglio rigoroso: la condotta deve essere incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva e deve manifestare la consapevolezza che il diritto sia attualmente esistente. La semplice sottoscrizione di un progetto altrui, senza specificazioni, è atto equivoco, privo dei requisiti di univocità richiesti.
La Corte, accogliendo il ricorso, rileva la sussistenza dei presupposti per decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti. L’originaria domanda degli attori viene rigettata per prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, con compensazione delle spese di tutti i gradi del processo.
Nota della Redazione
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