Società fallita socio illimitatamente responsabile debiti TARSU beneficio escussione (Cass. civ. Sez. V n. 16878 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone risponde verso i terzi, in via sussidiaria, delle obbligazioni sociali divenute esigibili prima dello scioglimento del rapporto, anche se anteriormente contratte, ai sensi dell’art. 2290 c.c.; la sua responsabilità è “da posizione” e concerne indistintamente tutti i debiti della società. Nei confronti dell’ente creditore è sufficiente la notifica alla società degli atti impositivi, mentre al socio può essere direttamente notificata la cartella di pagamento o l’intimazione di pagamento, atti dipendenti dal ruolo già formatosi. Il beneficium excussionis di cui all’art. 2304 c.c. integra un’eccezione in senso proprio, espressione di un diritto potestativo del debitore beneficiato, non rilevabile d’ufficio dal giudice e non proponibile per la prima volta in sede di legittimità. La mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento produce l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, precludendo l’eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla sua notifica.

Il Fatto

Un ex socio accomandatario riceveva un’intimazione di pagamento notificata nel giugno 2016 per crediti TARSU relativi agli anni 2002, 2003 e 2005, a loro volta fondati su cartelle notificate alla società negli anni 2005, 2006 e 2009. L’istante aveva ceduto la propria partecipazione sociale nel maggio 2008 e contestava la pretesa, assumendo che gli atti dovessero essere notificati alla nuova compagine sociale e invocando la prescrizione dei crediti.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva l’originaria impugnazione, ritenendo non correttamente eseguita l’intimazione del novembre 2014 e prescritti i crediti. La Commissione tributaria regionale, in riforma, considerava invece validamente notificate le precedenti intimazioni del novembre 2014 e non impugnate dal contribuente, con conseguente preclusione dell’eccezione di prescrizione per il periodo anteriore. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola generale dell’art. 2290 c.c., secondo cui la responsabilità del socio verso i terzi cessa con lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a lui. Il termine “responsabilità” non allude al momento in cui l’obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta: la responsabilità si protrae quindi finché dura il rapporto sociale, con esclusione solo dopo la sua cessazione.

Richiamando le Sezioni Unite n. 28709/2020, la Corte ribadisce che il socio illimitatamente responsabile è obbligato in via sussidiaria, al pari della società, anche per i debiti tributari, e anche se receduto. I soggetti passivi del tributo restano la società e il socio; è sufficiente notificare a quest’ultimo la cartella o l’intimazione di pagamento, atti giuridicamente dipendenti dal ruolo già formatosi. Nella specie, i crediti TARSU erano sorti e divenuti esigibili prima della cessione della quota.

Quanto al beneficium excussionis previsto dall’art. 2304 c.c., la Corte lo qualifica come eccezione in senso proprio, corrispondente all’esercizio di un diritto potestativo del debitore beneficiato, che deve essere fatto valere e non può essere rilevato d’ufficio. Esso resta esercitabile anche contro l’intimazione successiva e, in mancanza, contro il pignoramento. Tuttavia, dall’esame degli atti non risultava che l’eccezione fosse stata proposta nei gradi di merito: introdotta per la prima volta in cassazione, è inammissibile, anche in ragione dell’onere di autosufficienza del ricorso.

La Corte rigetta anche la censura sulla prescrizione. Se l’intimazione di pagamento non viene impugnata, il credito si consolida e non possono più farsi valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. Richiamando le Sezioni Unite n. 23397/2016, si afferma che la scadenza del termine perentorio per l’opposizione produce l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito. Ne deriva l’infondatezza del terzo motivo, che muove dall’erronea premessa di una sopravvenuta non responsabilità del socio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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