Compensazione delle spese con formule di stile: cassata la decisione sulla soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 20207 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, la statuizione che compensa le spese a seguito di cessazione della materia del contendere deve essere sorretta da una motivazione effettiva, che illustri le ragioni per cui i parametri astratti invocati (natura dell’atto, questioni giuridiche, comportamento delle parti) si adattano al caso concreto. È nulla, per motivazione apparente, la pronuncia che utilizzi formule di mero stile, apodittiche e tralaticie, senza esplicitare l’iter logico seguito, tanto più quando la compensazione deroghi al principio di causalità in applicazione della regola della soccombenza virtuale. La valutazione di soccombenza virtuale impone al giudice di verificare se la pretesa dell’attore fosse destinata al rigetto, dovendo il comportamento processuale delle parti essere valutato alla luce dell’effettivo andamento della vicenda sostanziale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per TARI relativo all’anno 2020, emesso dalla concessionaria della riscossione. La contribuente deduceva che la medesima pretesa impositiva era già stata oggetto di un prodromico avviso di pagamento, impugnato e definito tramite condono. La concessionaria, costituitasi, eccepiva la cessazione della materia del contendere avendo annullato l’atto in autotutela. Il giudice di primo grado dichiarava l’estinzione del giudizio, compensando le spese con motivazione basata su generici richiami alla natura dell’atto e al comportamento processuale delle parti. La contribuente proponeva appello avverso la sola statuizione sulle spese, chiedendo la condanna della controparte secondo il principio della soccombenza virtuale. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’impugnazione con motivazione per relationem.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per doppia conforme avanzata dalla concessionaria. Ha precisato che la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. opera solo quando i motivi di appello siano sovrapponibili a quelli proposti in primo grado. Nel caso di specie, la doglianza riguardava una statuizione della sentenza di appello non sollevata in primo grado, perché non concernente l’atto impositivo originariamente impugnato, bensì la sola regolazione delle spese successive alla cessazione della materia del contendere.
Nel merito, la Corte ha rilevato che entrambi i motivi di ricorso — riferiti alla motivazione apparente e alla violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 — erano fondati. Il giudice di appello aveva richiamato per relationem la motivazione di primo grado, la quale, a sua volta, aveva compensato le spese invocando parametri astratti in maniera tralaticia. La Corte ha censurato l’utilizzo di formule di stile che, per la loro genericità, potrebbero giustificare decisioni opposte, senza spiegare come i parametri indicati dovessero adattarsi alla fattispecie concreta.
La Corte ha inoltre rimarcato l’incoerenza del riferimento alla consequenzialità tra principi di lealtà processuale e compensazione delle spese, considerato che l’avviso di accertamento era stato emesso dopo la definizione agevolata della controversia sul prodromico avviso di pagamento. Del tutto avulso dal caso di specie è apparso altresì il riferimento alle modifiche normative in punto di modalità di introduzione del giudizio tributario.
La Corte ha accolto integralmente il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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