Danno erariale da appalto di accoglienza: extraprofitto illecito e occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 28 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di affidamento del servizio di accoglienza e assistenza dei richiedenti protezione internazionale, l’affidatario di fondi pubblici, ancorché soggetto privato, è titolare di un rapporto di servizio con l’amministrazione erogante e risponde del danno erariale quando, disponendo delle somme in modo difforme dalla destinazione pubblicistica o ponendo in essere i presupposti per la loro indebita percezione, frustra lo scopo perseguito dall’amministrazione. Il pregiudizio è quantificabile nella quota di extraprofitto eccedente il ragionevole margine operativo d’impresa, calcolato secondo criteri verificabili. Ai fini della prescrizione quinquennale, l’occultamento doloso del danno può realizzarsi anche mediante condotte omissive relative ad atti dovuti, con conseguente decorrenza del termine dalla scoperta. La sospensione del giudizio contabile per pregiudizialità del processo penale è esclusa dal principio di separazione dei giudizi.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società operante nel settore sportivo e il suo legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna solidale al risarcimento, per dolo, di oltre tre milioni di euro in favore della Prefettura. La società aveva partecipato a tre procedure di gara indette per l’affidamento del servizio di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, per gli anni 2016, 2017 e 2018.

A seguito di segnalazione della stessa Prefettura, le indagini di polizia giudiziaria avevano fatto emergere plurime criticità: falsa attestazione dei requisiti di esperienza, incoerenza dell’oggetto sociale, carenze nella disponibilità e agibilità delle strutture, subappalti non consentiti e costi anormalmente compressi. Il danno è stato quantificato nei maggiori profitti conseguiti, determinati applicando un utile d’impresa del 25% sui costi effettivamente sostenuti. I convenuti hanno eccepito la prescrizione e l’insussistenza del dolo, chiedendo in subordine il potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c., richiamando il principio di separazione tra giudizio penale e giudizio contabile. Le Sezioni Riunite hanno chiarito che il processo penale non costituisce causa pregiudiziale in senso tecnico, non essendo l’antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile, che procede ad autonoma valutazione delle risultanze istruttorie.

L’eccezione di prescrizione è stata rigettata ravvisando un’ipotesi di occultamento doloso del danno. La condotta illecita è integrata sia da un comportamento commissivo, costituito dalle autodichiarazioni su requisiti inesistenti, sia da condotte omissive e commissive successive, quali la mancata produzione documentale e l’attestazione di costi non sostenuti. I controlli prefettizi, di natura meramente documentale e finalizzati alla liquidazione dei corrispettivi, non erano idonei a far emergere le illiceità, anche perché gli operatori venivano informati in anticipo delle ispezioni.

Nel merito, la Corte ha confermato la sussistenza del rapporto di servizio in ragione della natura pubblica dei fondi e della finalità pubblica delle erogazioni. Il requisito di capacità tecnica richiesto dal bando 2016, consistente in una pregressa esperienza di almeno ventiquattro mesi, non era posseduto dalla società, la cui esperienza decorreva dal mese di agosto 2015. La dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 si è rivelata non veritiera.

Sono state accertate ulteriori violazioni: inadeguatezza e carenza di professionalità del personale; indisponibilità giuridica di talune strutture, con superamento della capacità abitativa secondo i parametri del D.M. 5 luglio 1975, ritenuti inderogabili perché attuativi del Testo unico delle leggi sanitarie; subappalti non consentiti a società collegate; forniture di vestiario non tracciate. Il Collegio ha quindi ravvisato lo sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità perseguite.

Sul quantum, la Corte ha condiviso il criterio dell’extraprofitto, rilevando che l’utile d’impresa non può essere pari o prossimo al 50%, e ha reputato prudenziale il margine del 25%. Ha tuttavia riconosciuto un concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. per il diminuito esercizio dei poteri di controllo, riducendo il danno del 10%. Ha infine affermato il dolo dei convenuti e la responsabilità solidale dell’amministratore pro tempore ai sensi degli artt. 2476, commi 6 e 7, c.c., condannandoli al pagamento di euro 2.754.609,92.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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