Contributi previdenziali agli amministratori locali: quesito inammissibile per estraneità alla contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 16 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I quesiti concernenti l’interpretazione dell’art. 86, comma 2, TUEL devono essere ritenuti inammissibili, poiché la questione non rientra nelle materie di contabilità pubblica rilevanti per l’esercizio della funzione consultiva della Corte dei conti. Il versamento dei contributi previdenziali agli amministratori locali durante il mandato elettivo incide su diritti soggettivi e appartiene alla materia previdenziale, sulla quale è competente il giudice ordinario in veste di giudice del lavoro. La presenza di pronunce di diversi ordini giurisdizionali costituisce indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla contabilità pubblica, difettando i caratteri di specializzazione funzionale che giustificano l’attribuzione consultiva. Resta ragionevole, sul piano sostanziale, l’orientamento secondo cui l’art. 86, comma 2, TUEL consente la contribuzione anche ai professionisti che non sospendono formalmente l’attività.

Il Fatto

Un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo se fosse possibile versare i contributi previdenziali in favore del Sindaco che, all’insediamento e per alcuni mesi successivi, aveva svolto attività autonoma, senza aver rilasciato la dichiarazione di rinuncia all’esercizio della libera professione per tutta la durata del mandato. L’ente ha inoltre chiesto se, in caso di risposta affermativa, fossero riconoscibili gli arretrati dall’inizio del mandato.

La Sezione regionale ha sospeso la pronuncia e ha rimesso alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, due questioni: se sia possibile rivedere l’orientamento del 2018 ed escludere che i quesiti sull’art. 86 TUEL rientrino nella contabilità pubblica, chiarendo entro quali limiti pronunce definitive di altro plesso giurisdizionale precludano l’esame nel merito; in subordine, se sia praticabile una lettura costituzionalmente orientata della norma che consenta il pagamento dei contributi forfettari anche in mancanza di rinuncia all’attività professionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione delle autonomie muove dalla verifica preliminare dell’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, come definita nell’ambito della funzione consultiva. Richiama il consolidato orientamento secondo cui tale materia, pur non riducendosi alla tenuta delle scritture contabili, non può investire qualsiasi attività dell’ente che presenti riflessi finanziario-patrimoniali.

Nel caso concreto, il quesito concerne il versamento dei contributi previdenziali agli amministratori locali durante l’esercizio del mandato elettivo. Si tratta di questione che incide su diritti soggettivi e appartiene alla materia previdenziale, più che a quella strettamente contabile. Su tale diritto è competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, che difatti si è pronunciato.

La Sezione richiama la delibera n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, secondo cui la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla contabilità pubblica, perché i profili contabili non sono preminenti rispetto ad altre problematiche giuridiche da risolvere in diversa sede. In simili situazioni difettano i caratteri di specializzazione funzionale che giustificano la peculiare attribuzione consultiva.

La Sezione distingue il proprio precedente del 2018. In quel caso la declaratoria di inammissibilità era legata alla pendenza di un giudizio davanti alla Corte di cassazione sulla vicenda concreta, condizione ritenuta ostativa per il rischio di indebita interferenza. Qui non risulta pendente alcun giudizio sulla fattispecie concreta, mentre si è consolidata una giurisprudenza civilistica sul punto, richiamata nella ordinanza n. 18396 del 2024, secondo cui il presupposto dell’aspettativa non retribuita è inconcepibile per i lavoratori non dipendenti.

Su queste basi il quesito è dichiarato inammissibile. La Sezione riconosce tuttavia la ragionevolezza dell’orientamento che ammette la contribuzione anche per i professionisti che non sospendono formalmente l’attività: l’espletamento del mandato elettivo basta a giustificare la contribuzione, mentre l’obbligo di attestazione formale della sospensione introdurrebbe un vincolo non previsto dalla norma e inappropriato per il lavoro autonomo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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