Fallimento in estensione della supersocietà di fatto resta sotto la legge fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 24248 del 31.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fallimento in estensione della supersocietà di fatto, promosso dalla curatela dopo il 15 luglio 2022 nei confronti di una società già dichiarata fallita sotto la legge fallimentare, resta disciplinato dall’art. 147 l.fall., in virtù dell’ultrattività prevista dall’art. 390, comma 2, d.lgs. n. 14/2019: le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi sono regolate dalla legge anteriore, così come le fasi e sottofasi che dalla procedura madre derivano. L’art. 256 CCII non contempla l’ipotesi dell’estensione conseguente a precedente fallimento, e l’applicazione della nuova disciplina renderebbe difficoltosa la gestione unitaria delle procedure. Il termine annuale di cui all’art. 10 l.fall. non si applica alla società di fatto, non iscritta nel registro delle imprese. Nel giudizio civile sono utilizzabili le prove atipiche e le risultanze delle indagini preliminari penali, purché la loro utilizzazione sia adeguatamente motivata e non smentita dalle altre risultanze.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza depositata il 3 aprile 2024, aveva rigettato il reclamo del ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto che, dichiarato il fallimento della supersocietà di fatto costituita tra una ditta individuale già fallita, una s.r.l. e il ricorrente stesso, ne aveva esteso la declaratoria a quest’ultimo quale socio illimitatamente responsabile e amministratore di fatto.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, censurando l’applicazione della legge fallimentare invece del Codice della Crisi, la mancata declaratoria di decadenza del curatore, l’utilizzo degli atti del procedimento penale definito con patteggiamento e la qualificazione come socio e amministratore di fatto. Il fallimento ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava l’applicazione del rito previgente a fronte del procedimento unitario già in vigore al deposito dell’atto introduttivo, è stato respinto. La Corte ha ricostruito l’art. 390 CCII, che sottopone alla legge fallimentare le procedure pendenti e quelle aperte a seguito della definizione dei ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore del decreto. Il richiamo letterale alle «procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi» consente di ritenere che tutte le fasi e sottofasi originate dalla procedura madre, comprese le impugnazioni e l’estensione, seguano la normativa vigente rispetto alla procedura madre stessa.
La Corte ha inoltre rilevato che l’art. 256 CCII considera solo l’apertura della liquidazione giudiziale di una società regolata nei capi III, IV e VI del titolo V del codice civile, non l’estensione conseguente a un precedente fallimento. L’applicazione della nuova disciplina avrebbe determinato l’irragionevole conseguenza di ostacolare la gestione unitaria delle procedure aperte prima e dopo il 15 luglio 2022.
Il secondo motivo è stato respinto richiamando il consolidato orientamento secondo cui il termine annuale dell’art. 10 l.fall. decorre dalla cancellazione dal registro, beneficio riservato a chi vi sia stato iscritto: la società di fatto, essendo irregolare, non vi è soggetta, con conseguente infondatezza dell’eccezione di decadenza.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte ha ribadito che il giudice civile può porre a fondamento del proprio convincimento prove atipiche, incluse le risultanze delle indagini preliminari penali, purché ne fornisca adeguata motivazione e non siano smentite dal raffronto con le altre risultanze, instaurandosi il contraddittorio con la loro produzione nel giudizio civile. Gli indici della supersocietà di fatto erano stati tratti dal materiale investigativo e dalla relazione del curatore, non dalla sentenza di patteggiamento in sé. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, non risultando impugnata dalla società la propria qualificazione come socio di fatto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese in favore dello Stato.
Nota della Redazione
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