Usura sopravvenuta e apertura di credito equiparata al mutuo nei tassi-soglia (Cass. civ. Sez. I n. 18499 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicabilità dei principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di usura, l’apertura di credito bancaria è equiparabile al contratto di mutuo, sussistendo la medesima ratio in materia di tassi-soglia per l’accertamento degli interessi usurari. Il presupposto della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. risiede nella mala fede o nella colpa grave, desumibili anche da elementi extratestuali, quali l’inconsistenza oggettiva degli argomenti e l’esame superficiale dei documenti di causa. La deduzione del mancato esame di un documento è ammissibile solo se questo offra la prova di circostanze idonee a invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze istruttorie.

Il Fatto

Una società conveniva in giudizio la banca per ottenere la restituzione delle somme asseritamente percepite a titolo di interessi su una linea di credito concessa su un conto corrente aperto nel novembre 2011, contestando la natura anatocistica degli addebiti e l’applicazione di tassi eccedenti quelli soglia.

Il Tribunale accoglieva la domanda solo per una modesta somma a titolo di anatocismo, rigettandola nel resto. La Corte d’appello confermava il rigetto e condannava l’appellante per lite temeraria. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la doglianza sull’usura sopravvenuta è diretta a contrastare l’interpretazione della Corte territoriale, fondata sull’applicazione dei principi delle Sezioni Unite n. 24675/17, mediante argomenti non pertinenti e nuovi. In particolare, il richiamo dei Principi Unidroit sull’Hardship non si confronta con la motivazione contestata, poiché tali principi riguardano eventi in sé leciti che alterano l’equilibrio sinallagmatico dei contratti commerciali, mentre nella specie viene in rilievo l’accertamento della eventuale illiceità degli interessi concordati.

La Corte affronta poi la questione centrale: per l’applicabilità dei principi delle Sezioni Unite, l’apertura di credito può essere equiparata al contratto di mutuo, stante la medesima ratio in materia di tassi-soglia per l’accertamento degli interessi usurari.

Il secondo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti circa la rilevanza delle istruzioni della Banca d’Italia per il calcolo del TEG e del tasso-soglia, oltre che privo di censura specifica. Il terzo motivo, sull’usura soggettiva, è parimenti inammissibile: la Corte territoriale ha esaminato gli estratti-conto con espressa motivazione, e la denuncia del mancato esame di un documento deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni per cui esso avrebbe condotto a una decisione diversa (Cass. n. 16812/18). Nella specie manca la prospettazione dei fatti decisivi che sarebbero emersi.

Il quarto motivo è inammissibile: la circolare CICR del 9.2.2000 si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito in generale; inoltre dagli atti emerge la pariteticità degli interessi, attivi e passivi, e le clausole sono state approvate per iscritto.

Il quinto motivo è infine inammissibile. La Corte ricorda che il fondamento della responsabilità aggravata risiede nell’art. 111 Cost. e presuppone mala fede o colpa grave, desumibili anche da elementi extratestuali (Cass. n. 36591/23). La Corte d’appello ha motivato sull’inconsistenza oggettiva degli argomenti e sull’esame superficiale degli atti, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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