Fallimento e interruzione del processo: la riassunzione decorre dalla dichiarazione del giudice (Cass. civ. Sez. III n. 3091 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di apertura del fallimento di una parte, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, terzo comma, legge fallimentare, ma il termine per la riassunzione o prosecuzione, ai fini dell’estinzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Tale dichiarazione, se non già conosciuta per la pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunicata dall’ufficio giudiziario. Il principio non soffre deroga quando la parte sia edotta del fallimento per notizia aliunde acquisita o ne manifesti la conoscenza in atti processuali, poiché la quiescenza del processo costituisce presupposto ulteriore e specifico, rispetto alla conoscenza dell’evento, per riattivare la sequenza processuale.
Il Fatto
Una società assicurativa propose opposizione agli atti esecutivi avverso un’ordinanza di assegnazione emessa all’esito di un’espropriazione presso terzi, promossa da un creditore procedente in danno di una società debitrice esecutata e nei confronti della stessa opponente quale terzo pignorato. Nel corso del giudizio di merito sull’opposizione, con le note sostitutive dell’udienza, la società rilevò il fallimento della debitrice esecutata, depositando il provvedimento su invito del giudice.
All’udienza successiva il giudice dichiarò interrotto il processo, che venne poi riassunto dalla società. Il Tribunale ha pronunciato l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, ritenendo il termine perentorio decorrente dall’epoca in cui la società era venuta a conoscenza legale del fallimento. Avverso tale decisione la società ricorre per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del dies a quo per la riassunzione del processo interrotto per fallimento. La ricorrente sosteneva che il termine decorresse dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione fosse portata a conoscenza della parte e, dunque, dal provvedimento di interruzione, inferendone la tempestività del ricorso in riassunzione.
Il Collegio richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 12154 del 2021, secondo cui, in caso di apertura del fallimento, l’interruzione è automatica, ma il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte. La dichiarazione va notificata o comunicata dall’ufficio giudiziario, salvo che sia già conosciuta per la pronuncia in udienza.
Le Sezioni Unite avevano chiarito che l’interruzione è sottratta al regime ordinario dell’art. 300 cod. proc. civ., ma ciò non significa che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione indipendentemente dalla dichiarazione dell’interruzione. Grava anzi sul giudice un dovere di cooperazione, mediante un atto di natura dichiarativa che provochi l’inizio della decorrenza del termine.
La sentenza impugnata aveva ritenuto non applicabili tali regole, valorizzando la peculiarità del caso, costituita dal fatto che fosse stata proprio la parte interessata alla riassunzione ad aver veicolato nel processo la notizia del fallimento della controparte. Il Tribunale aveva quindi ancorato il termine al momento in cui la parte aveva manifestato la consapevolezza del fallimento, anziché alla pronuncia giudiziale di interruzione.
Tale statuizione non è conforme a diritto. La Corte osserva che non è predicabile la riassunzione di un processo che non sia ancora entrato in una fase di quiescenza. L’operatività ipso iure del fallimento sottrae al giudice ogni valutazione discrezionale sull’idoneità dell’evento a provocare la stasi, ma non esclude la necessità di un provvedimento ricognitivo degli effetti prodotti sul singolo processo. In difetto di tale provvedimento non può reputarsi gravante sulle parti l’onere di riassumere un processo non ancora interrotto.
Il principio delle Sezioni Unite non soffre dunque deroga quando la parte sia edotta del fallimento per notizia aliunde acquisita, né quando ne manifesti la conoscenza in atti processuali diretti a sollecitare la pronuncia di quiescenza. Il giudice territoriale ha quindi errato nel considerare decorrente il termine da un momento anteriore alla pronuncia dichiarativa dell’interruzione. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Rovigo, in persona di diverso magistrato, cui è demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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