Notifica a persona di famiglia e onere di prova della non convivenza (Cass. civ. Sez. V n. 17730 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La consegna dell’atto da notificare a persona di famiglia, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., non postula necessariamente il rapporto di parentela né il requisito della convivenza del familiare con il destinatario, essendo sufficiente un vincolo di parentela o affinità che giustifichi la presunzione di consegna dell’atto. L’operatività di tale principio è però subordinata all’accertamento che il luogo di ricezione sia quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza verificabile dal giudice ove contestata. Le risultanze anagrafiche hanno mero valore presuntivo e recedono di fronte alla dichiarazione e al comportamento del consegnatario, con la conseguenza che incombe sul destinatario l’onere di provare l’inesistenza del rapporto di convivenza attestato dal pubblico ufficiale notificante.

Il Fatto

Il contribuente, nella qualità di coobbligato socio accomandatario di una società, impugna la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione a seguito di atto di recupero, per l’anno 2011, di un credito di imposta ritenuto inesistente.

La commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia conferma la decisione, disattendendo l’eccezione di mancata notifica dell’atto presupposto — consegnato a mani di persona qualificatasi come moglie convivente — e l’eccezione di nullità della cartella per carenza di motivazione. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, per essere stata la notifica eseguita in luogo diverso dalla residenza del destinatario e a mani di persona diversa, senza invio di raccomandata informativa. La Corte lo ritiene manifestamente infondato.

Il Collegio ricostruisce i principi consolidati in materia: la consegna a persona di famiglia non richiede la convivenza, non espressamente menzionata dalla norma, né il solo rapporto di parentela, essendo sufficiente un vincolo che giustifichi la presunzione di consegna; resta a carico di chi assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere meramente occasionale della presenza del consegnatario. Vengono richiamate Sez. 5 n. 11815 del 2020 e Sez. 1 n. 11228 del 2021.

Quanto all’individuazione del luogo di residenza, rileva il luogo di dimora abituale di fatto, avendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo, superabile da prova contraria desumibile da qualsiasi fonte. La prevalenza della dichiarazione del consegnatario sulle risultanze anagrafiche comporta l’onere del destinatario di provare l’inesistenza del rapporto di convivenza, non desumibile dalla sola certificazione della residenza in luogo diverso. Sono richiamate Sez. 5 n. 15938 del 2008, Cass. n. 6345/2013 e Cass. n. 8472/2018.

La Corte osserva che il giudice di appello si è conformato a tali principi, accertando con apprezzamento di merito non sindacabile la ritualità della notifica e l’incombenza probatoria non assolta dal destinatario.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 7 legge n. 212/2000 e 3 legge n. 241/1990 per carenza di motivazione della cartella in ordine alle modalità di calcolo degli interessi. La Corte lo ritiene infondato: il rigetto del primo motivo comporta il passaggio in giudicato interno della statuizione sulla rituale notifica dell’atto presupposto. La cartella, quando segue un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito e degli interessi, è congruamente motivata mediante il semplice richiamo dell’atto precedente, secondo il principio di Cass., Sez. U., n. 22281 del 2022.

Il ricorso è rigettato con condanna alle spese. La Corte applica l’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., che richiama il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., liquidando la sanzione in euro 2.900,00 e euro 1.450,00 in favore della Cassa delle ammende, per il carattere pacifico dei principi applicati e la manifesta infondatezza del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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