Ricorso improcedibile se la sentenza impugnata non è nella disponibilità della Corte (Cass. civ. Sez. V n. 5248 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di legittimità, la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con l’attestazione di cancelleria della avvenuta pubblicazione e l’indicazione della data e del numero di pubblicazione, costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. La improcedibilità non può essere dichiarata quando la sentenza impugnata, pur non depositata dal ricorrente, risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte resistente o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. La sanzione processuale, invece, opera quando la sentenza non sia depositata dal ricorrente né prodotta dalla controparte né acquisita d’ufficio, poiché la Corte non può supplire alla carenza con le mere dichiarazioni delle parti o le attestazioni dei difensori.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale aveva proposto separati ricorsi davanti alla Commissione tributaria provinciale avverso tre avvisi di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativi agli anni 2002-2004. Riuniti i giudizi, i ricorsi erano stati rigettati. In appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato estinto il giudizio per l’annualità 2002 e accolto l’appello per il resto, annullando gli avvisi per gli anni 2003-2004.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione, accolto con ordinanza di cassazione con rinvio alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello confermando la decisione di primo grado. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina l’istanza di sospensione o estinzione del giudizio depositata dal contribuente per avere aderito alla definizione agevolata ex legge n. 197/2022. La Corte rileva che non è stata allegata copia della domanda di definizione agevolata e che i piani di ammortamento e le quietanze di pagamento depositati non sono ricollegabili, in base al loro contenuto, agli avvisi di accertamento impugnati. La richiesta di estinzione non può pertanto essere accolta.

Il Collegio passa poi all’esame della procedibilità del ricorso e rileva la violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. La produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione ove avvenuta, costituisce condizione di procedibilità dell’impugnazione. Deve trattarsi di copia recante l’attestazione della cancelleria sulla avvenuta pubblicazione, con indicazione della data e del numero di pubblicazione.

La Corte ribadisce che il giudice di legittimità ha l’onere di verificare tali dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza potersi rimettere a quanto dichiarato dalle parti o attestato dai difensori, occorrendo piena certezza sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato (Cass. n. 25472 del 2023).

Il Collegio richiama quindi il principio delle Sezioni Unite n. 10648 del 2017, secondo cui non può applicarsi la sanzione della improcedibilità al ricorso contro sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato la relata di notifica, ove questa risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla controparte o acquisita tramite istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Il principio è stato esteso anche agli altri adempimenti previsti dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., omessi da una parte ed espletati dall’altra (Sezioni Unite n. 21349 del 2022), poiché rifiutare l’accesso al giudice quando l’atto è nella disponibilità del giudice stesso si risolverebbe in un inutile formalismo, contrastante con l’effettività della tutela giurisdizionale (Cass. Sez. V n. 4370 del 2019; Cass. Sez. V n. 1313 del 2022).

Nel caso concreto, però, la sentenza impugnata non è stata depositata dal ricorrente, né prodotta dall’Ufficio rimasto intimato, né acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Essa non è dunque nella disponibilità del Collegio. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con assenza di statuizione sulle spese essendo rimasta intimata l’Agenzia e non avendo svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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