Fallimento del socio cessato che mantiene il nome nella ragione sociale (Cass. civ. Sez. I n. 11342 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle società di persone, il socio accomandatario cessato che abbia consentito il mantenimento del proprio nome nella ragione sociale risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2314, comma 2°, cod. civ., e può essere dichiarato fallito in estensione del fallimento della società a norma dell’art. 147, comma 4°, l.fall. Il termine annuale previsto dall’art. 147, comma 2°, l.fall. decorre non dalla cessazione dell’attività d’impresa né dalla dichiarazione di fallimento della società, ma solo dall’iscrizione nel registro delle imprese del fatto che determina la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile, come la cancellazione del nome dalla ragione sociale. La mancata dichiarazione di fallimento del socio in sede di apertura del fallimento della società non integra preclusione da giudicato, salvo che la sentenza abbia espressamente escluso la qualità di socio illimitatamente responsabile.

Il Fatto

Il tribunale dichiarava il fallimento di una società in accomandita semplice su ricorso del curatore. Successivamente, il curatore chiedeva ed otteneva l’estensione del fallimento a un soggetto che, già socio accomandatario, era cessato dalla carica con atto iscritto nel registro delle imprese. Questi proponeva reclamo, respinto dalla corte d’appello, che riteneva irrilevante il decorso del termine annuale perché il nome e il cognome del reclamante erano rimasti nella ragione sociale, con conseguente esteriorizzazione del vincolo societario verso i terzi.

Il ricorrente impugnava la sentenza per cassazione, sostenendo che la qualità di socio illimitatamente responsabile era cessata con l’iscrizione del trasferimento della quota e che, da quel momento, il termine annuale dell’art. 147, comma 2°, l.fall. era ormai decorso. La questione approdava in Cassazione per stabilire se il fallimento in estensione potesse essere dichiarato oltre l’anno dalla cessazione formale della qualità di socio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente il primo, il secondo e il quinto motivo, dichiarandoli infondati con assorbimento del terzo e del quarto, relativi alla gestione di fatto della società. Il fulcro della decisione è l’art. 2314, comma 2°, cod. civ., che sancisce la responsabilità illimitata e solidale di chi consente che il proprio nome sia compreso nella ragione sociale.

Il mantenimento del nome nella denominazione “Nastrificio Finat sas” viene qualificato come elemento di esteriorizzazione ai terzi del vincolo societario e dell’affectio societatis, senza che assumano rilievo le ragioni della scelta. La Corte richiama Cass. n. 8168 del 1996, per cui l’assoggettabilità al fallimento del socio apparente non richiede la prova di un patto sociale, essendo sufficiente un comportamento che integri l’esteriorizzazione del rapporto a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento.

Quanto al decorso del termine annuale, il Collegio ribadisce che esso decorre solo dall’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti determinanti la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile, come l’atto che rimuove dalla ragione sociale il nome del socio cessato (Cass. n. 22661 del 2021). La cessazione dell’attività d’impresa per effetto del fallimento della società resta irrilevante.

La Corte esclude inoltre ogni preclusione da giudicato. La domanda di estensione presuppone unicamente che sia stato dichiarato il fallimento di una società con soci illimitatamente responsabili e che dopo emerga l’esistenza di altro socio illimitatamente responsabile non dichiarato fallito in via automatica (Cass. n. 35954 del 2023). La situazione del socio palese non dichiarato per anomalie procedimentali non è assimilabile a quella del socio receduto o escluso, adeguatamente pubblicizzata (Cass. n. 22263 del 2012).

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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