Correzione d’ufficio dell’errore materiale anche su istanza non notificata (Cass. civ. Sez. I n. 11883 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di correzione dell’errore materiale che non risulti notificata alla controparte non è per ciò solo inammissibile, se portata a sua conoscenza mediante la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio: tale adempimento è sufficiente ai fini dell’instaurazione del contraddittorio. La Corte di cassazione può provvedere anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., su segnalazione delle parti, alle quali è riconosciuta la possibilità di depositare memorie, ma non di proporre controricorso. Costituisce errore materiale quello che non incide sulla sostanza del giudizio, ma sulla manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento, risolvendosi in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, percepibile e rilevabile ictu oculi. La correzione va disposta sopprimendo il rilievo concernente il mancato rinvenimento della procura e la conseguente inammissibilità delle difese.

Il Fatto

In un giudizio d’impugnazione relativo a un provvedimento di trasferimento adottato nei confronti di un cittadino straniero ai sensi del Regolamento CE n. 604/13, il Ministero dell’interno proponeva ricorso per cassazione contro il decreto emesso dal Tribunale di Roma. Con ordinanza la Corte rigettava il ricorso del Ministero.

Il cittadino, risultato vittorioso, chiedeva la correzione di un errore materiale contenuto in quella ordinanza: la Corte aveva dato atto della sua costituzione con controricorso telematico, ma aveva rilevato il mancato deposito della procura ad litem, escludendo così la possibilità di tener conto delle sue difese. La busta telematica della notificazione conteneva invece la procura speciale. Il Ministero non svolgeva attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo del contraddittorio. L’istanza di correzione non era stata notificata al Ministero, ma era stata portata a sua conoscenza mediante la comunicazione, effettuata dalla Cancelleria il 7 ottobre 2024 all’Avvocatura generale dello Stato, dell’avviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Tale adempimento è sufficiente per l’instaurazione del contraddittorio in ordine all’istanza.

La Corte ribadisce che l’inammissibilità dell’istanza non esclude il potere di provvedere anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., su segnalazione delle parti. A queste ultime è riconosciuta la possibilità di depositare memorie, ma non di proporre controricorso; il Collegio richiama in proposito Cass., Sez. VI, n. 30651 del 2019.

Quanto all’oggetto della correzione, secondo l’orientamento consolidato costituisce errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e, per i provvedimenti della Cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., quello che non incide sulla sostanza del giudizio ma sulla manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento. Si tratta di una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione, percepibile e rilevabile ictu oculi. Sono richiamate Cass., Sez. I, n. 19601 del 2011 e Cass., Sez. I, n. 17977 del 2005.

Nella specie, il mero confronto tra la narrativa dell’ordinanza e il contenuto del fascicolo telematico rende evidente la svista: il Collegio aveva dichiarato inammissibili le difese in ragione del mancato deposito della procura, omettendo di rilevare che la busta telematica conteneva copia della procura speciale. L’errore non è deducibile mediante il ricorso per revocazione, poiché l’istante è risultato vittorioso nel giudizio di legittimità. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza in tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo cui, non essendo riferibile all’Amministrazione statale l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, il compenso del difensore della parte privata vittoriosa va liquidato con istanza al giudice del procedimento ai sensi dell’art. 83, secondo comma, del d.P.R. n. 115/2002, individuato, nel giudizio di cassazione, nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato o, in caso di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La Corte dispone pertanto la correzione dell’errore materiale, con la soppressione del rilievo concernente il mancato rinvenimento della procura e della conseguente inammissibilità delle difese, senza provvedere al regolamento delle spese del procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una parte soccombente in senso proprio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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