Prelazione agraria e silvicoltura: valutazione delle prove riservata al merito (Cass. civ. Sez. III n. 33380 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prelazione agraria e di riscatto, l’apprezzamento delle risultanze della c.t.u., la scelta di ammettere l’escussione dei testi e la valutazione delle relative dichiarazioni costituiscono attività riservate al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Il controllo della Corte è limitato al profilo logico-formale e alla correttezza giuridica dell’esame compiuto dal giudice di merito. La silvicoltura è equiparata alla coltivazione del fondo quando integri un’attività imprenditoriale organica e funzionale al ciclo naturale del bosco.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza del Tribunale che non aveva riconosciuto il diritto di prelazione agraria e di riscatto in capo agli acquirenti di alcuni fondi, destinati a bosco. Il giudice di primo grado aveva ritenuto i terreni incolti da molti anni.
La Corte d’Appello ha riformato la decisione, sul rilievo che la c.t.u. e le testimonianze provavano l’attività di silvicoltura svolta nel tempo. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, incentrati sul travisamento della prova, sul difetto di motivazione e sulla violazione delle regole in tema di presunzioni.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono stati dichiarati inammissibili. Essi tendevano, in realtà, a sollecitare un nuovo esame dei fatti già valutati dal giudice di merito. L’apprezzamento delle risultanze della c.t.u., la scelta di ammettere l’escussione dei testi e la conseguente valutazione delle dichiarazioni sono attività riservate al giudice di merito.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel sindacato di legittimità, non è conferito il potere di riesaminare il merito, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame del giudice di merito. Resta riservato a quest’ultimo individuare le fonti del convincimento e scegliere le prove ritenute idonee.
Nel caso concreto, ha osservato la Corte, non si contestava la correttezza giuridica dell’esame, ma il convincimento tratto dalle risultanze della c.t.u. unitamente alle conferme dei testi. Del resto, il consulente non aveva escluso la coltivazione dei fondi, avendo indicato taglio, pulizia e atti di coltivazione secondo le tempistiche forestali.
Quanto al motivo sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Corte ha ribadito che il paradigma attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico decisivo: omissione che nella specie non si ravvisa. Il giudice d’appello non aveva negato i tre interventi individuati dal perito, ma ne aveva valutato l’intera portata insieme alle testimonianze.
Infine, sulla dedotta violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Corte ha precisato che la censura è prospettabile solo quando il giudice fondi la presunzione su elementi privi di gravità, precisione e concordanza, non quando si prospetti una diversa ricostruzione fattuale o un’inferenza probabilistica alternativa, nella specie neppure indicata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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