Improcedibile il ricorso privo della relata di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 10999 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che abbia depositato la sola copia autentica della sentenza impugnata, priva della relata di notificazione, incorre nella sanzione dell’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, poiché la procedibilità costituisce verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. La discordanza tra due asseverazioni di conformità, allegate dalla ricorrente, non prova il tempestivo deposito della relata, non avendo la parte chiarito le ragioni del duplice deposito. Nel merito, il liquidatore giudiziale del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori non è legittimato ad agire o resistere nei giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, spettando la legittimazione processuale all’imprenditore assoggettato alla procedura.
Il Fatto
Una società in liquidazione, creditrice di una società debitrice, aveva promosso azione di responsabilità, ex artt. 2395 e 2407 cod. civ., nei confronti degli amministratori e dei sindaci di quest’ultima. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda. La società attrice ha proposto appello, ma la Corte d’appello di Roma, con sentenza, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di legittimazione attiva del liquidatore giudiziale, ritenendo che questi non fosse legale rappresentante della società debitrice ammessa al concordato e che la sua legittimazione fosse limitata alle sole controversie liquidatorie e distributive.
La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello in cassazione, deducendo la violazione degli artt. 43 e 182 r.d. n. 267/1942, la mancata considerazione della propria costituzione in primo grado e l’omessa assegnazione di un termine di regolarizzazione ex art. 182 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ritenuto fondata l’eccezione di improcedibilità sollevata da uno dei controricorrenti. Il ricorrente aveva indicato, tra gli atti depositati, solo la copia autentica della sentenza impugnata, con attestazione di conformità, ma senza la relata di notificazione. Quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica priva della relata, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’improcedibilità è esclusa quando la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine dell’art. 370, comma 3, cod. proc. civ., ovvero acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio nei casi di comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato. Nel caso concreto tale documentazione non risultava nella disponibilità del giudice per effetto di una produzione del controricorrente.
La ricorrente aveva invocato, a propria difesa, una seconda asseverazione di conformità che attestava il deposito della relata e del messaggio p.e.c. di notifica. La Corte ha respinto l’assunto, rilevando che il controricorrente aveva prontamente eccepito l’improcedibilità sulla scorta dell’indice degli atti prodotti, e che tale omissione trovava conferma nella prima attestazione di conformità. La discordanza tra le due asseverazioni non è stata chiarita dalla ricorrente, che non ha dimostrato le ragioni del duplice deposito: la copia con la relata non prova quindi il tempestivo deposito richiesto dalla norma.
La Corte ha poi esaminato i motivi nel merito, dichiarandoli comunque infondati. I primi due, connessi, sono stati rigettati in base alla consolidata giurisprudenza secondo cui, nel giudizio d’appello proposto da una società in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale non è legittimato a intervenire come litisconsorte necessario né in rappresentanza dei creditori concordatari, essendo la sua legittimazione limitata alle controversie liquidatorie e distributive. Il terzo motivo è stato rigettato perché l’art. 182 cod. proc. civ. è inapplicabile, emergendo non un difetto di rappresentanza ma una chiara alterità soggettiva tra il liquidatore e l’impresa assoggettata alla procedura concorsuale. La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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