Cancellazione volontaria del difensore e legittimazione a dedurre l’interruzione (Cass. civ. Sez. III n. 8388 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione volontaria dall’albo degli avvocati è causa di interruzione del processo e determina la nullità degli atti successivi e della decisione eventualmente emessa. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il giudizio sia proseguito, l’evento interruttivo può essere dedotto e provato in sede di legittimità solo dalla parte colpita dall’evento stesso, non da ogni altra parte. Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso con cui una parte diversa deduca la nullità della sentenza per la cancellazione del difensore di altro soggetto. Il giudice di merito che aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio non è tenuto a esplicitarne le ragioni, salvo che siano state mosse critiche specifiche e circostanziate.

Il Fatto

Una società propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, accogliendo l’appello principale di un distributore di energia elettrica, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente e, per altro verso, respinto l’appello incidentale della medesima.

La vicenda trae origine da un contratto di somministrazione di energia elettrica. In forza delle pattuizioni contrattuali, il distributore fatturava il servizio di trasporto a un terzo somministrante, comunicandogli i consumi rilevati mediante lettura del contatore; sulla base di tali dati il somministrante determinava il corrispettivo. La corte territoriale aveva escluso che il comportamento del distributore nella rilevazione dei consumi, benché conforme alla normativa, fosse contra ius, e per l’effetto aveva negato il ristoro del danno.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per essere stata emessa nonostante l’interruzione del processo, conseguente alla volontaria cancellazione dall’albo del difensore di altro soggetto intervenuto nel giudizio di appello. La Corte dichiara il motivo infondato.

Il Collegio non nega il principio secondo cui la cancellazione volontaria dall’albo è causa di interruzione del processo, indipendentemente dalla conoscenza dell’evento da parte del giudice o delle altre parti, e preclude il compimento di ogni ulteriore attività processuale. Richiama sul punto propri precedenti, tra cui Cass. n. 9104/2020 e Cass. n. 13244/2014.

La Corte precisa però che, quando il processo sia stato proseguito, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità solo dalla parte colpita dall’evento. Il vizio di nullità è dunque riservato al soggetto che ne ha subito gli effetti, non essendo la relativa doglianza azionabile da parti diverse (Cass. n. 21359/2020; Sez. Un. n. 3702/2019). Da qui l’infondatezza della censura.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione apparente, assumendo che la corte territoriale avesse disatteso il dato storico di consumo assunto a premessa del proprio ragionamento. Anche tale censura è respinta. La Corte ricorda che l’adesione al parere del consulente tecnico d’ufficio costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem, implicare una compiuta valutazione del percorso argomentativo del consulente. Il giudice del merito è tenuto a spiegare puntualmente le ragioni della propria adesione solo in presenza di critiche specifiche e circostanziate (Cass. n. 15147/2018; Cass. n. 1917/2021). Nel caso concreto l’adesione non è stata acritica e la contestazione della ricorrente si è rivelata del tutto generica.

Le ulteriori doglianze, osserva la Corte, sollecitano una inammissibile rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità (Sez. Un. n. 24148/2013; Cass. n. 12362/2006).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sostenendo che l’accertamento tardivo del guasto avesse comportato l’emissione di una fattura di conguaglio di notevole importo. Il motivo è inammissibile: la ricorrente non individua l’obbligo ulteriore, rispetto a quelli di legge o contrattuali, che sarebbe stato violato dal distributore. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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