Rinuncia conciliativa al preavviso non incide sull’obbligo contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 395 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali, la rinuncia del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso, anche se effettuata in sede conciliativa e con effetto novativo, non incide sull’obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l’INPS. L’indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva e, con l’intimazione del licenziamento, viene attratta nel rapporto assicurativo, autonomo e distinto rispetto a quello di lavoro. Il rapporto previdenziale resta insensibile all’effettiva erogazione delle somme e alle vicende del rapporto individuale, operando il criterio della retribuzione dovuta e non di quella corrisposta. La conciliazione, dunque, non spiega effetti riflessi nel giudizio con cui l’INPS fa valere il credito contributivo, soggetto terzo rispetto all’accordo.

Il Fatto

Una società, in liquidazione, riceveva dall’INPS un avviso di addebito per contributi e sanzioni riferiti a ventisei dipendenti cessati tra il 2007 e il 2011, i quali avevano maturato il diritto all’indennità sostitutiva di preavviso. I lavoratori avevano rinunciato al preavviso in via conciliativa.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della società, ritenendo rinunciato il preavviso. La Corte d’Appello di Firenze, riformando la decisione, rigettava l’opposizione, escludendo che i lavoratori avessero disposto anche dei contributi sull’indennità. La società ricorreva per cassazione con tre motivi; l’INPS resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale pronunciato ultra petita. La Corte lo rigetta, rilevando che l’INPS, appellando, aveva invocato sostanzialmente la contribuzione sul preavviso e censurato la sentenza di primo grado che l’aveva negata; in tale pretesa il giudice d’appello ha correttamente attribuito il bene della vita domandato.

Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 434 e 436-bis cod. proc. civ., per difetto dei requisiti dell’atto d’appello. Il motivo è inammissibile, perché non riporta il testo dell’appello né la sentenza appellata e non argomenta specificamente sull’insufficienza del primo rispetto alla seconda; è comunque infondato, emergendo dalla sentenza impugnata le doglianze dell’istituto.

Il terzo motivo lamentava la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere la corte violato il criterio letterale dell’accordo conciliativo. Anche questo motivo è inammissibile, per mancata riproduzione delle disposizioni; nel merito è infondato, avendo il giudice d’appello indicato le ragioni per cui la cessazione del rapporto va ascritta al recesso datoriale e non alla conciliazione.

La Corte richiama quindi i propri precedenti (Sez. L n. 17495 del 2009; Sez. L n. 3686 del 2014; Sez. L n. 3122 del 2003): le somme corrisposte in esecuzione di una transazione non sono dovute in dipendenza del contratto di lavoro, ma della transazione stessa, restando l’obbligazione contributiva insensibile ai suoi effetti. Alla base del credito dell’ente previdenziale va posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta.

Con specifico riferimento all’indennità di preavviso (Cass. n. 12932 del 2021), l’assoggettamento alla contribuzione consegue alla sua natura retributiva: è nel momento in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto all’indennità e la conseguente obbligazione contributiva. La successiva rinuncia del lavoratore non può incidere sull’obbligazione pubblicistica, preesistente e a essa indifferente, perché il negozio abdicativo proviene da soggetto diverso dal titolare del credito.

Può dunque affermarsi che, attesa l’autonomia del rapporto di lavoro rispetto a quello previdenziale, la rinuncia conciliativa all’indennità sostitutiva del preavviso non incide né sulle modalità di cessazione rilevanti ai fini previdenziali, né sull’obbligo del datore verso l’INPS per il pagamento dei contributi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *