Assenteismo e danno erariale: responsabilità per falsa attestazione della presenza in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 93 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danno erariale, la falsa attestazione della presenza in servizio, realizzata mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o con modalità fraudolente quali la timbratura del cartellino marcatempo da parte di terzi, obbliga il dipendente, ai sensi dell’art. 55-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione e il danno non patrimoniale. L’eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi è infondata quando la domanda, anche per relationem agli atti del procedimento penale, sia idonea a consentire l’esercizio del diritto di difesa. In caso di occultamento doloso del danno, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla scoperta del fatto, e la costituzione di parte civile nel processo penale ha effetto interruttivo permanente fino alla conclusione di quel giudizio.

Il Fatto

Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia citava in giudizio sedici dipendenti del Comune di Foggia per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente a ripetuti episodi di assenteismo commessi tra febbraio e aprile 2015. Le indagini dei Carabinieri, avviate su segnalazione e condotte anche con l’installazione di telecamere, avevano documentato che vari dipendenti attestavano falsamente la presenza in ufficio, allontanandosi dal posto di lavoro o facendosi timbrare il cartellino da colleghi e terzi.

Alcuni convenuti provvedevano spontaneamente al pagamento integrale della pretesa; altri solo in parte, altri ancora per nulla. Uno di essi eccepiva la nullità della citazione per genericità della domanda e la sostanziale assenza di mansioni dopo un trasferimento; altri contestavano la prova e la prescrizione. Il procedimento penale parallelo si era concluso, ad eccezione di un solo imputato che aveva rinunciato alla prescrizione, con declaratoria di intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anziché tutto dichiarato la contumacia dei convenuti non costituiti e la cessazione della materia del contendere per coloro che avevano integralmente risarcito, imputando a scomputo anche i pagamenti esorbitanti rispetto alla pretesa patrimoniale inizialmente avanzata dal Comune.

Respinta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile secondo cui l’indeterminatezza della domanda rileva solo quando il convenuto non sia posto in grado di difendersi; nel caso di specie petitum e causa petendi risultavano sufficientemente individuati anche mediante rinvio agli atti del procedimento penale.

Quanto alla prescrizione, il Collegio ha affermato che la condotta di falsa attestazione costituisce ipotesi di occultamento doloso, con conseguente decorrenza del termine dalla scoperta del fatto, coincidente con la trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica a quella contabile. La costituzione di parte civile del Comune nel processo penale ha poi determinato un effetto interruttivo permanente fino alla definizione di quel giudizio.

Nel merito, la Corte ha applicato l’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e, in piena autonomia rispetto al giudizio penale, ha ritenuto provate le condotte sulla base della comunicazione di notizia di reato, delle immagini estrapolate dalle riprese video e delle annotazioni dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Il carattere doloso delle condotte è stato affermato in ragione della reiterata violazione degli obblighi di servizio e delle modalità fraudolente di attestazione della presenza.

La Corte ha quindi condannato al risarcimento i convenuti che non avevano pagato o avevano versato solo in parte, quantificando equitativamente il danno non patrimoniale nella stessa misura di quello patrimoniale, con aggiunta di rivalutazione monetaria e interessi legali, e ha regolato le spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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