Partecipazione societaria e committenza ausiliaria: onere motivazionale assolto (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 319 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, configura un controllo sulla motivazione dell’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni societarie, articolato in parametri di conformità a legge e di sana gestione finanziaria. L’onere motivazionale è assolto quando l’amministrazione dia conto dell’iter logico e procedimentale seguito, anche in forma sintetica, in ordine alla necessità della società per i fini istituzionali, alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, all’assenza di contrasto con la disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato e all’espletamento della consultazione pubblica. La mancata integrazione di un’analisi compiuta e aggiornata dei dati di bilancio della società non impedisce, di per sé, il rilascio del parere positivo.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio comunale con cui ha stabilito di acquisire una quota di capitale pari allo 0,3882%, per un valore di 200,00 euro, di una società consortile a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, in house providing, operante nel settore dei servizi.
Contestualmente ha inoltrato la deliberazione di Giunta con cui ha approvato lo schema di contratto di servizio e la relazione tecnico-illustrativa per l’affidamento in house dei servizi di committenza ausiliaria relativi a un intervento di riqualificazione urbana. L’operazione si articola in due fasi: l’acquisizione della quota e il successivo affidamento del servizio strumentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i parametri di controllo già enucleati dalla Sezione, distinguendo le verifiche di conformità a legge da quelle di sana gestione finanziaria. La compatibilità tra oggetto sociale e fini istituzionali, il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e delle prescrizioni del Tusp attengono alla legalità; la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria involgono invece profili gestori.
Sul vincolo tipologico e finalistico, la Corte osserva che la società consortile a responsabilità limitata rientra tra i tipi ammessi dall’art. 3 Tusp e che le attività di committenza ausiliaria sono riconducibili alle finalità dell’art. 4, comma 2, lett. d) Tusp. L’operazione, se motivata, costituisce alternativa alle funzioni ordinarie degli uffici e non contrasta con l’art. 62 cod. contr. in tema di centralizzazione delle committenze.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, il Collegio richiama la duplice accezione oggettiva e soggettiva elaborata dalle Sezioni riunite. Sotto il primo profilo, rileva che la documentazione non fornisce evidenza dei dati di bilancio aggiornati all’esercizio 2024, limitandosi il business plan a una previsione prospettica. Sotto il secondo, l’esborso è di importo limitato e la copertura è stata confermata dall’Ente mediante fondi propri.
Sulla convenienza economica, la Corte apprezza il raffronto tra gestione tradizionale ed affidamento in house, con comparazione analitica dei costi delle due opzioni, che evidenzia il vantaggio economico della soluzione prescelta. L’istruttoria dà conto dei benefici in termini di controllo societario, esperienza maturata e contenimento dei tempi.
Infine, la Corte ritiene soddisfatti gli oneri in materia di aiuti di Stato e di consultazione pubblica, avendo l’Ente pubblicato lo schema di proposta sul sito istituzionale senza ricevere osservazioni. Prende atto dell’assolvimento degli oneri motivazionali e rende parere positivo.
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Nota della Redazione
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