Conto giudiziale irregolare per vizi formali senza ammanco dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 138 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale degli agenti contabili deve essere dichiarato irregolare quando non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996, quando omette la prescritta tenuta del giornale di cassa e presenta un difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione, in violazione dell’art. 194, comma 2, r.d. n. 827/1924. L’irregolarità formale del conto non comporta tuttavia automaticamente un addebito a carico del contabile. L’ammanco deve essere provato: in mancanza di prova dell’effettiva riscossione materiale della somma, questa non può essere presunta dalla mera presenza di un titolo annullato o non validato dal sistema informatico. Accertata la quadratura tra riscossioni rendicontate, ricevute in atti e versamenti in tesoreria, il conto va dichiarato irregolare senza ammanco.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto giudiziale relativo all’esercizio 2016, reso da un agente contabile di un Comune addetto alla riscossione dei rimborsi per violazioni urbanistiche. Il conto derivava dalla separata iscrizione a ruolo di più gestioni originariamente riunite in un unico prospetto cumulativo.
Con relazione istruttoria il magistrato designato ha chiesto la declaratoria di irregolarità del conto, contestando un ammanco e rappresentando irregolarità formali nella tenuta delle scritture. L’agente contabile si è costituito chiedendo il discarico. Il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità e per l’addebito, con i conseguenti adempimenti. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla constatazione che il conto non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996. Le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano i numeri delle ricevute, ma solo gli importi; la sezione dei versamenti in tesoreria riporta i numeri delle reversali senza le date delle quietanze e i singoli importi.
Sul piano delle scritture contabili, la Corte richiama l’art. 194, comma 2, r.d. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture, e l’art. 19 del regolamento che disciplina il servizio economale. Risulta disattesa la prescritta tenuta del giornale di cassa e sussiste un difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute. A conferma, l’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità onera l’agente dell’aggiornamento dei registri numerati e vidimati.
La Corte prende atto della dichiarazione dell’amministrazione secondo cui le ricevute mancanti non sono associabili ad alcun conto giudiziale: sotto tale profilo la gestione non può dirsi irregolare. Quanto all’ammanco contestato, relativo a due bollette di pari importo, la difesa ha chiarito che in un caso la dicitura annullata non sottintende una sottrazione di somma, ma un’operazione non perfezionatasi per rinuncia dell’utente o per vizi formali, e nell’altro la dicitura da registrare indica che il software non ha mai registrato l’incasso.
Il collegio ritiene che in entrambi i casi manchi la prova dell’effettiva riscossione materiale della somma, non presumibile dalla sola presenza di un titolo annullato o non validato dal sistema informatico. Accertata la quadratura tra riscossioni rendicontate e ricevute in atti, e la corrispondenza dei versamenti in tesoreria alle somme riscosse, il conto va dichiarato irregolare senza addebito. Quanto alla richiesta del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento all’amministrazione, la Corte osserva che tutte le sentenze in materia di conti giudiziali sono comunicate all’amministrazione di appartenenza, parte necessaria del giudizio.
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Nota della Redazione
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