Falsa attestazione di presenza e danno all’immagine della PA (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 17 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio con mezzi fraudolenti è tenuto, ai sensi dell’art. 55-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto per i periodi di mancata prestazione e il danno all’immagine richiamato dall’art. 55-quater, comma 3-quater. Il danno all’immagine è valutato equitativamente secondo i canoni della posizione del soggetto agente, del clamor fori e della gravità dei fatti, e la risonanza mediatica non ne costituisce elemento costitutivo, ma solo uno dei possibili parametri di quantificazione. La lesione della credibilità e dell’affidabilità dell’amministrazione può manifestarsi anche all’interno dell’ente e in una comunità locale, con conseguente obbligo risarcitorio a carico dell’autore, gravato dal dolo.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente di un Comune ligure per il risarcimento di un danno complessivo derivante da tre voci: l’indebita percezione della retribuzione, il danno all’immagine arrecato all’ente di appartenenza e il danno da disservizio cagionato ad altri tre Comuni.

Gli accertamenti della Polizia locale, svolti mediante appostamenti, avevano documentato che il dipendente, dopo aver timbrato il cartellino, si allontanava dal posto di lavoro per commissioni personali. L’ente lo aveva licenziato e, in sede penale, erano intervenute due sentenze di patteggiamento, una per la falsa attestazione e una per gli atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso e la permanenza di stranieri. Il convenuto si è costituito contestando il danno all’immagine, non provato e non giustificato da alcun clamore mediatico, e il danno da disservizio, per assenza di prova della propria partecipazione.

La Motivazione della Corte

Sul danno da retribuzione indebita, il Collegio rileva che gli appostamenti hanno dimostrato in modo inequivocabile la simulazione della presenza in servizio, con assenze ripartite su oltre venti giorni di osservazione. I tabulati delle timbrature non recano traccia di recuperi o inserimenti manuali, sicché l’importo richiesto, ottenuto moltiplicando il costo orario per il tempo di assenza, è confermato.

Sul danno all’immagine, la Corte richiama l’art. 55-quinquies, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che impone al dipendente la cui falsa attestazione sia accertata mediante strumenti di sorveglianza di risarcire il danno patrimoniale e quello d’immagine. La valutazione è equitativa e si fonda sui canoni della posizione del soggetto, del clamor fori e della gravità dei fatti, secondo il consolidato orientamento contabile richiamato.

Il Collegio precisa che la risonanza mediatica non integra un elemento costitutivo del danno, ma è solo uno dei parametri di quantificazione. Nella specie, pur in assenza di risalto mediatico, il pregiudizio si è manifestato all’interno dell’amministrazione e fra parte della popolazione locale: l’immagine di un ente poco rigoroso, il rischio di condotte emulative e la ricaduta presso gli esercizi commerciali frequentati in orario di lavoro. Rilevano la qualifica di funzionario, soggetto rappresentativo dell’ente, e la gravità di una condotta decettiva, reiterata e posta in spregio della legge.

Sul danno da disservizio, gli atti e le intercettazioni del processo penale dimostrano il coinvolgimento del convenuto nella presentazione di documentazione falsa a supporto di richieste di cittadinanza. Il mancato dissenso ai messaggi ricevuti e il pagamento dei canoni di affitto per gli stranieri confermano il pieno coinvolgimento. Il pregiudizio è quantificato nei costi documentati dai tre Comuni. Quanto all’elemento psicologico, la reiterazione e le modalità delle condotte provano il dolo, sia per le false attestazioni sia per il disservizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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