Errore medico grave e responsabilità erariale del sanitario (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 4 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa avanti alla Corte dei conti, il sanitario risponde del danno erariale conseguente a errore terapeutico qualificabile come colpa grave, quando la condotta sia priva di giustificazione clinica e causalmente efficiente rispetto alle lesioni risarcite dall’azienda sanitaria alla parte lesa. La responsabilità è però governata dal principio di personalità sancito dall’art. 1, comma 1 quater, legge n. 20/1994: il giudice deve scomputare dal danno la quota ascrivibile a condotte concausali di altri soggetti, ancorché non convenuti e anche quando nei loro confronti non sia accertabile il dolo o la colpa grave. Nel processo contabile il vizio di un atto di transazione stragiudiziale non è ostativo, poiché l’art. 9, comma 4, legge n. 24/2017 opera solo nel giudizio di rivalsa e non in quello di responsabilità amministrativa.

Il Fatto

L’azienda sanitaria provinciale ha liquidato in via transattiva una somma a una paziente per gli esiti lesivi di un intervento chirurgico eseguito da un medico. Il Comitato valutazione sinistri aveva segnalato alla Direzione l’improbabilità di una resistenza in giudizio e l’opportunità di transigere. La Procura regionale ha quindi citato il sanitario davanti alla Corte dei conti per il risarcimento del danno erariale, sostenendo che le lesioni fossero ascrivibili a un errore terapeutico grave.

Il convenuto ha eccepito l’inopponibilità dell’atto transattivo non depositato, il difetto di coinvolgimento nella procedura di consulenza tecnica dell’azienda, l’efficacia concausale di ritardi organizzativi non imputabili a lui e la correttezza dell’esecuzione secondo scienza medica. Ha inoltre contestato la percentuale di rischio statistico e chiesto, in via subordinata, il potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni processuali. Il difetto di sinteticità delle note d’udienza della Procura non sussiste, non dovendosi parametrare la lunghezza delle note a quella dell’atto di citazione, ma alle esigenze di controdedurre alle argomentazioni difensive non già esaminate. Quanto alla legge n. 24/2017, essa disciplina il giudizio contabile solo agli articoli 9, commi 5 e 7, e 13: le altre previsioni dell’art. 9 valgono per la sola azione di rivalsa. Ne segue che l’omesso deposito della transazione non produce preclusioni, e il mancato coinvolgimento del sanitario non incide sul giudizio erariale, salvo il caso dell’art. 9, comma 7.

Nel merito, la Corte ha ritenuto provata la natura iatrogena delle lesioni e la loro ascrivibilità a errore del convenuto secondo il criterio di probabilità scientifica. Il medico, anziché proseguire con la tecnica sotto visione, ha proseguito con la procedura alla cieca, con pinza ad anelli, senza giustificazione clinica: le relazioni mediche acquisite giudicano inverosimile la ragione addotta nel verbale d’intervento e riconducono le lesioni a un errore tecnico di esecuzione.

La Corte ha quindi escluso che la latenza diagnostica o il tempo intercorso abbiano influito sulla dinamica lesiva, non essendovi argomentazione medico-anatomica a sostegno. Anche il preteso ritardo di sette ore nel secondo intervento è privo di supporto. La percentuale di rischio statistico è stata dichiarata irrilevante, poiché la causa delle lesioni è con certezza l’errore umano e non un rischio ordinario.

Venendo al quantum, il Collegio ha applicato il principio di personalità: se il fatto dannoso è causato da più persone, la condanna colpisce ciascuno per la parte che vi ha preso. All’omessa diagnosi al parto, che ha esposto la paziente al fattore rischio poi concretizzatosi, è stato riconosciuto valore concausale. Il danno è stato pertanto decurtato del 30%, con condanna del convenuto a risarcire l’azienda sanitaria della somma residua, oltre interessi e spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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