Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 208 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente della riscossione deve rappresentare in modo completo e verificabile il carico e lo scarico, quali aggregati distinti e imprescindibili. L’indicazione degli incassi tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” del modello 21 di cui al d.p.r. n. 194/1996 non è una mera imprecisione formale: sostituisce i versamenti con le riscossioni e priva il conto dell’elemento essenziale che documenta il trasferimento dei fondi all’ente. Ne deriva l’inammissibilità del conto, perché la carenza originaria impedisce al giudice contabile di verificare se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio, e dunque di incardinare validamente il giudizio. La nozione di maneggio di denaro comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS o carta di credito. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune abruzzese per l’esercizio finanziario 2020, quale riscuotitore interno speciale per la tassa sui rifiuti. Il magistrato relatore, con relazione depositata nell’ottobre 2025, ha rilevato che il conto non era strutturato secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e risultava carente dei requisiti minimi essenziali, per avere indicato le riscossioni effettuate tramite POS nella colonna dei versamenti in tesoreria. In subordine ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto e, in ulteriore subordine, il rigetto nel merito per mancata corrispondenza tra entrate e uscite.
L’agente contabile si è costituito sostenendo che i rilievi attengono a profili esclusivamente formali di rendicontazione. Ha dedotto che le somme riscosse elettronicamente non entrano mai nella sua disponibilità materiale, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con la conseguenza che difetterebbe il presupposto del maneggio di denaro. Ha inoltre eccepito l’assenza di ammanchi e di danno erariale, la piena ricostruibilità della gestione attraverso le scritture contabili e gli estratti conto della tesoreria, nonché la propria buona fede, chiedendo il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal d.p.r. n. 194/1996: il modello 23 per l’economo e il modello 21 per l’agente della riscossione. Quest’ultimo impone l’indicazione delle generalità dell’agente, del periodo di gestione, degli estremi della riscossione e, con specifica evidenza, dei versamenti in tesoreria, con il numero di quietanza e il relativo importo. Su questa base il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione: a ogni movimento in entrata deve corrispondere un movimento in uscita.
I due pilastri della rappresentazione sono il carico, cioè l’ammontare delle somme riscosse che genera il debito dell’agente verso l’ente, e lo scarico, cioè l’ammontare delle somme riversate in tesoreria che estingue il debito. La loro distinta indicazione incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare. La Corte richiama il principio per cui il conto va esaminato nella sua interezza e la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione.
Preliminarmente, il Collegio affronta il problema dell’inclusione degli incassi tramite POS, aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile. L’espressione maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti, POS, conto corrente postale o carta di credito. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale per tali modalità di incasso. La tesi difensiva dell’assenza di materiale disponibilità delle somme non è dunque accolta.
Ciò chiarito, il conto in esame risulta non correttamente strutturato: la sezione “versamento in tesoreria” contiene esclusivamente i dati relativi alle riscossioni tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto, così redatto, è intrinsecamente non verificabile e non può essere qualificato come rendiconto idoneo a incardinare il giudizio.
Il Collegio ricorda che il conto può essere qualificato giudiziale, pur se redatto su modello irrituale, quando contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, cioè scarico, resti, introiti, esito e rimanenze. Nella specie manca proprio l’elemento che documenta il trasferimento dei fondi. L’ordine di integrazione documentale, previsto in via residuale, può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il contabile deve garantire che il conto sia integralmente formato e autosufficiente, capace da solo di consentire al giudice la valutazione della gestione senza ricostruzioni esterne. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto e nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.