Irregolarità della gestione e discarico dell’agente contabile esterno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 49 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la tardiva parificazione del rendiconto, intervenuta in corso di causa, non sana le irregolarità sostanziali della gestione dell’agente contabile. L’agente riscossore che non riversi con continuità le somme incassate, mantenendo giacenze superiori alla soglia regolamentare e non chiudendo in pareggio il conto, viola gli obblighi di riversamento e la gestione è dichiarata irregolare, con conseguente mancata approvazione del conto e mancato discarico, anche in assenza di ammanchi. Resta invece riferibile all’amministrazione, e non all’agente, il difetto della relazione dell’organo di controllo interno, la quale costituisce adempimento distinto e ulteriore rispetto alla parificazione.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore ha deferito alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale reso da un agente contabile esterno per la gestione degli incassi dei ticket di un parcheggio comunale, per l’esercizio 2018. La relazione di irregolarità contestava la mancata parificazione del conto, l’omesso deposito del provvedimento di approvazione e della relazione dell’organo di controllo interno, il deposito tardivo del conto e, sul piano sostanziale, il mancato pareggio con una consistente giacenza di cassa e versamenti discontinui in tesoreria.

L’amministrazione comunale ha depositato deduzioni difensive rappresentando l’avvenuta parificazione con determinazione dirigenziale dell’ottobre 2024 e il successivo deposito della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., chiedendo di ritenere superati i profili di irregolarità formale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha qualificato il mandato conferito dal Sindaco ai propri dipendenti come delega a comparire in udienza ai sensi dell’art. 148, comma 2, c.g.c., e non come procura alle liti.

Sulla parificazione, la Corte ha rilevato che essa è intervenuta solo tardivamente, mediante verifica di concordanza della rendicontazione con le scritture dell’ente. L’ente era però già in condizioni di provvedervi sin dalla presentazione del rendiconto, avendo a disposizione il registro di cassa e la documentazione necessaria.

Il nucleo della decisione riguarda le irregolarità sostanziali. Il regolamento comunale di contabilità imponeva il versamento delle somme riscosse al superamento della soglia di 516,45 euro e comunque mensilmente entro il decimo giorno del mese successivo. Dall’esame del conto emergono versamenti oltre tale termine e giacenze di fine mese sempre superiori alla soglia. A ciò si aggiunge il mancato riversamento, entro la chiusura dell’esercizio, degli incassi di dicembre, con un conto che non chiude in pareggio ma con una giacenza di 4.503,00 euro versata solo nell’anno successivo. La Corte richiama l’art. 181, comma 3, T.U.E.L., l’art. 181 R.D. n. 827/1924 e l’art. 44, comma 2, del regolamento del 2018.

A questi profili si somma la tardiva presentazione del conto ex art. 233 T.U.E.L., oltre il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La Corte ha invece riferito all’amministrazione, e non all’agente, il difetto della relazione dell’organo di controllo interno (art. 139, comma 2, c.g.c.), richiamando il proprio orientamento (sentenza n. 198/2024). La relazione trasmessa, priva del visto del Collegio dei revisori, si limita ad attestare la regolarità formale senza dar conto della metodologia e degli elementi verificati; essa resta adempimento distinto dalla parificazione (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 949/21; Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023).

In conclusione, pur in assenza di ammanchi, il Collegio ha dichiarato l’irregolarità della gestione, demandando agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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