Interruzione del nesso causale per tardiva autotutela del GSE (Corte dei Conti Sez. I App. n. 10 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di incentivi pubblici nel settore fotovoltaico, il giudizio sulla sussistenza del nesso causale tra condotta e danno non può prescindere dalla condotta dell’ente erogatore. Il mancato tempestivo esercizio, da parte del GSE, del potere di controllo e di autotutela, in presenza di elementi che rendevano le condotte dannose già ostensibili, integra una causa di interruzione del nesso causale. Ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria della Procura contabile, pur a fronte della conclamata antigiuridicità delle condotte degli amministratori. La verifica della colpevole antigiuridicità delle condotte dei singoli amministratori va condotta ex ante, con riferimento alla cornice normativa e provvedimentale del momento storico in cui esse sono state poste in essere.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, ha citato a giudizio le società di un gruppo attivo nell’energia fotovoltaica e i loro rappresentanti legali, contestando un danno erariale di oltre venti milioni di euro a carico del GSE. Il danno derivava dall’indebita percezione delle tariffe incentivanti del Primo Conto Energia e della remunerazione dell’energia a prezzi minimi garantiti, per il periodo successivo al trasferimento della sede in Bolzano.

La Sezione territoriale ha rigettato la domanda, escludendo il nesso di causalità tra le condotte e il danno. La Procura ha proposto appello principale; le controparti hanno interposto distinti appelli incidentali. La questione centrale concerne la persistenza del rapporto causale a fronte della condotta del GSE.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello riconosce l’antigiuridicità oggettiva delle condotte. Le società avevano reso al GSE dichiarazioni non conformi, attestando il possesso dei requisiti e di non aver presentato ulteriori domande di incentivazione nel medesimo sito per mezzo di controllate o collegate. Avevano inoltre esercito gli impianti senza il titolo autorizzativo in capo alle singole società, in violazione del principio di allineamento tra soggetto esercente e titolare dell’autorizzazione unica. Infine, era stato posto in essere un frazionamento degli impianti e delle particelle catastali, laddove veniva in rilievo un unico impianto di grandi dimensioni.

Tale ricostruzione è confermata dalle pronunce del giudice amministrativo che hanno ritenuto legittimi i provvedimenti decadenziali del GSE, tra cui la decisione del Consiglio di Stato n. 2087/2025, versata in atti dall’interventore. Anche la sentenza del Tribunale penale di Matera n. 29/2025 concorda su tale prospettazione, escludendo immediate cause di assoluzione e pervenendo a una pronuncia di prescrizione del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen..

Ciononostante, il Collegio perviene alle medesime conclusioni del primo giudice quanto al nesso causale. In via dirimente, si è verificata una interruzione del nesso causale per il mancato tempestivo esercizio del potere di autotutela del GSE. Il rapporto finale del 24 febbraio 2010, redatto all’esito di un sopralluogo, dà contezza di una verifica su alcuni impianti e rende evidente che l’ente era già pienamente a conoscenza dello stato dei luoghi e degli elementi che solo nel 2017 avrebbero portato alla revoca.

Il GSE avrebbe quindi avuto il tempo e il modo di procedere alla revoca degli incentivi. Le domande di subentro erano state accolte senza riserve sulla base di atti dispositivi di natura privatistica, senza verificare la sussistenza dell’autorizzazione unica. La riconducibilità delle società a un unico gruppo era agevolmente evincibile dalla documentazione e dalla coincidenza dei rappresentanti e della sede.

La Corte aggiunge che il giudizio prognostico sull’elemento soggettivo va svolto ex ante, sulla scorta della cornice normativa del momento. Non appare giustificata una lettura che rapporti tale giudizio a indirizzi ermeneutici del giudice amministrativo consolidatisi solo molti anni dopo. Può quindi dubitarsi della consapevolezza di una violazione normativa e, in ogni caso, escludersi una preordinata condotta dissimulatrice.

Ne deriva che i profili patologici della vicenda trovano composizione nella sede amministrativa, non contabile, essendo il GSE già titolare di autonomi titoli esecutivi. La valenza assorbente dell’interruzione del nesso causale esonera il Collegio dal pronunciarsi sulle ulteriori doglianze, che restano implicitamente rigettate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 640-bis c.p.

Tutte le 191 sentenze sull'art. 640-bis c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *