Acquisizione partecipativa sospensivamente condizionata e non luogo a deliberare della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 2026 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione pubblica che subordina la propria efficacia al completamento di un supplemento istruttorio, dai cui esiti incerti dipende la stessa prosecuzione dell’operazione, non è atto perfetto ed efficace idoneo ad attivare il controllo della Corte dei conti previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP. In tal caso, la Sezione regionale di controllo non può esprimere una pronuncia nel merito, dovendo dichiarare il non luogo a deliberare, salvo che l’amministrazione, completata l’istruttoria e resa definitiva la volontà, provveda a una nuova trasmissione dell’atto.
Il Fatto
Il Comune di Salza Irpina ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Campania la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’acquisizione di una partecipazione pari allo 0,20% del capitale sociale della società Irpiniambiente s.p.a., nell’ambito del subentro dei Comuni dell’ATO Avellino nella titolarità delle quote, secondo il modello dell’in-house providing previsto dall’art. 26-bis, comma 8, l.r. Campania n. 14/2016.
L’ente ha tuttavia delineato un percorso procedurale “a formazione progressiva”, condizionando l’efficacia dell’acquisto all’esecuzione di una due diligence straordinaria, alla perimetrazione contabile del solo ramo “rifiuti” e alla definizione di clausole di manleva, riservandosi di trasmettere alla Corte gli esiti di tale supplemento istruttorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del controllo di cui all’art. 5, comma 3, TUSP, richiamando la deliberazione n. 171/2024/PASP, secondo cui la verifica va esercitata sugli atti deliberativi di acquisizione adottati dai singoli comuni e non sulla scelta a monte dell’Ente d’ambito. Nel caso di specie l’operazione rientra oggettivamente nell’ambito del controllo, trattandosi di acquisto di partecipazione societaria.
Quanto all’onere di motivazione analitica imposto dall’art. 5, comma 1, TUSP, la Corte ha escluso che l’operazione possa beneficiare della deroga per “espresse previsioni legislative”, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni riunite (n. 43/SSRRCO/QMIG/2024) e la propria deliberazione n. 171/2024/PASP: la l.r. n. 14/2016 non istituisce direttamente alcuna società, ma demanda all’ente d’ambito la scelta della modalità gestionale, sicché permane l’onere di motivazione in capo al singolo ente acquirente.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il Comune ha espressamente ammesso l’assenza di un autonomo approfondimento istruttorio idoneo a integrare la motivazione sulla convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell’operazione, evidenziando altresì divergenze tecniche sulla rappresentazione patrimoniale della società, a fronte dell’adverse opinion del revisore legale sul bilancio 2024 e della mancata perimetrazione del ramo rifiuti.
L’atto deliberativo è stato qualificato dallo stesso ente come sospensivamente condizionato, con volontà espressa immediatamente ma efficacia giuridica subordinata al completamento istruttorio. La Corte ha ritenuto che tale modello procedimentale non sia contemplato dall’art. 5 TUSP, che presuppone un atto già perfezionato e definitivo, e che la richiesta di una valutazione “a più riprese” sarebbe incompatibile con la struttura del controllo. Una decisione nel merito allo stato degli atti non potrebbe comunque che esitare in un giudizio negativo, precludendo ogni successiva deliberazione sulla medesima operazione.
La Sezione ha pertanto dichiarato il non luogo a deliberare sull’istanza, disponendo la trasmissione della deliberazione all’amministrazione e l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale entro cinque giorni, ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP.
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Nota della Redazione
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