Limiti alla giurisdizione contabile sull’elenco ISTAT rinviati alla Consulta (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 9 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-quater del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui circoscrive la giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della Corte dei conti sulla ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT “ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”. La disposizione, sottraendo al giudice contabile l’accertamento del presupposto — la qualificazione di un ente come amministrazione pubblica secondo il SEC 2010 — e consentendogli di conoscere solo delle conseguenze, incide negativamente sulla verifica dell’equilibrio dei bilanci pubblici e sul riparto di giurisdizione delineato dagli artt. 81, 97 e 103, secondo comma, Cost. Essa determina inoltre un assetto irragionevole, imponendo all’ente interessato due distinti ricorsi, dinanzi a giudici diversi, per contestare iscrizione ed effetti dell’iscrizione, con lesione degli artt. 3, 24, 111, 113 e 117 Cost.
Il Fatto
La ricorrente, una federazione sportiva, è stata inserita dall’ISTAT nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono al conto economico consolidato per il 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2020. La federazione ha proposto ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione chiedendo l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti dell’inclusione e l’annullamento dell’elenco nella parte in cui la riguarda.
Nel corso del giudizio le Sezioni riunite hanno dapprima investito la Corte di giustizia UE di una domanda pregiudiziale, sospendendo in via cautelare l’iscrizione, e successivamente hanno sospeso il processo in attesa della decisione delle Sezioni unite della Cassazione su analogo contenzioso, intervenuta con la sentenza n. 30220 del 25 novembre 2024. Riassunto il giudizio, la questione prospettata dalle parti e dalla Procura generale è se la norma che delimita la giurisdizione contabile sia compatibile con la Costituzione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite ritengono la questione rilevante: il ricorso investe proprio l’iscrizione nell’elenco e la possibilità di decidere sulla domanda dipende dalla norma che ha limitato la cognizione del giudice contabile. Il riconoscimento della legittimità dell’iscrizione è presupposto della verifica dell’incidenza sulle attività dell’ente e dell’applicabilità delle limitazioni amministrative.
Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, comma 3, della l. n. 196/2009 affida all’ISTAT la ricognizione annuale delle amministrazioni pubbliche; l’art. 1, comma 169, della l. n. 228/2012, poi ripreso dall’art. 11, comma 6, lett. b), del codice della giustizia contabile, aveva attribuito alla Corte dei conti la giurisdizione esclusiva in materia. La novella del 2020 ha ridefinito l’oggetto della tutela, limitandone i fini.
Secondo le Sezioni riunite, la disciplina viola gli artt. 81, comma 6, e 97, comma 1, Cost., perché incide sulla possibilità di verificare il complessivo equilibrio dei bilanci pubblici, anche in chiave eurounitaria. Il legislatore ha sottratto al giudice contabile l’accertamento sostanziale della natura di amministrazione pubblica, consentendogli di conoscere solo le conseguenze: l’irrazionalità è evidente, poiché le limitazioni amministrative dipendono dall’inserimento nell’elenco.
La Corte contesta l’argomentazione delle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui la contrazione della giurisdizione contabile avrebbe determinato la riespansione della giurisdizione amministrativa, con conseguente assenza di vuoto di tutela. Le Sezioni riunite replicano che la finalità dell’elenco attiene alla finanza pubblica e alla perimetrazione delle amministrazioni che concorrono ai saldi, e che l’eventuale doppio ricorso si scontra con la natura pregiudiziale della qualificazione. Il sistema così delineato rende difficoltoso l’accesso alla giurisdizione, in contrasto con gli artt. 24, 111 e 113 Cost.
La norma è inoltre censurata sotto il profilo dell’art. 3 Cost., per l’illogicità di un assetto che esclude la cognizione degli effetti attinenti ai saldi di finanza pubblica e la consente solo per il contenimento della spesa nazionale, e sotto il profilo dell’art. 117 Cost., per la compromissione dell’effetto utile del diritto UE e del principio di autosufficienza del ricorso. La Corte richiama sul punto la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2023 e, in tema di affidamento del consociato, la Corte cost. n. 110 del 2023. Dispone pertanto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Nota della Redazione
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