Spetta alla Provincia il compenso di riscossione della TEFA (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 17 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il compenso per l’attività di riscossione della TEFA, tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene, è posto a carico della Provincia, ente impositore, per espressa previsione dell’art. 19, comma 7, d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 61, commi 3 e 5, d.P.R. n. 43/1988. La commissione dello 0,30 per cento riconosciuta al Comune ai sensi dell’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 ha natura distinta e non si cumula con il compenso della riscossione spettante al concessionario, che va dedotto dall’ammontare del tributo prima del riversamento alla tesoreria provinciale. L’accordo pattizio intercorso tra Comune e concessionario resta marginale, perché disciplina materia coperta da previsione normativa, senza potersi tradurre in un addebito alla Provincia.

Il Fatto

La controversia giunge alla Corte dei conti in sede di giudizio di conto relativo alla gestione dell’esercizio 2019. L’Agente contabile, concessionario del servizio di riscossione per un Comune, ha depositato il rendiconto riguardante il versamento della TEFA di spettanza provinciale, tributo liquidato e iscritto a ruolo dal Comune insieme alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Nella relazione introduttiva il magistrato istruttore ha prospettato l’improcedibilità del conto, non essendo ravvisabile un rapporto convenzionale diretto tra concessionario e Provincia; in via subordinata ha rilevato l’irregolarità della gestione per un ammanco derivante dall’impropria applicazione dell’aggio sulla quota TEFA. La relazione integrativa ha poi quantificato la quota dovuta alla Provincia in somma superiore a quella effettivamente riversata, contestando l’aggio, l’IVA su aggio e la base di calcolo degli interessi di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto la questione di procedibilità, già risolta con separata pronuncia di procedibilità del conto. Il nucleo della decisione concerne la disciplina della TEFA e, in particolare, le modalità e i termini di riscossione. La Corte ha richiamato i commi 5 e 7 dell’art. 19 d.lgs. n. 504/1992, distinguendo nettamente la commissione dello 0,30 per cento spettante al Comune, posta a carico della Provincia impositrice, dalla quota del compenso della riscossione che il concessionario deduce dal tributo prima del versamento alla tesoreria provinciale.

Decisivo è il richiamo all’art. 61 d.P.R. n. 43/1988, che indica i criteri di remunerazione del servizio. Il comma 3 prevede i compensi in misura percentuale delle somme riscosse; il comma 5 ne pone il pagamento a carico degli enti impositori, cioè della Provincia. Ne deriva che la Provincia è il soggetto tenuto al compenso della riscossione, con la conseguenza che l’aggio trova piena legittimità nella quota TEFA riversata.

Quanto all’accordo pattizio tra Comune e concessionario, la Corte ne ha affermato la marginalità: esso riguarda un profilo meramente esecutivo e disciplina materia coperta da previsione normativa. Eventuali contestazioni sull’entità dei corrispettivi determinati dal Comune non valgono a renderli illegittimi. Il tributo, pur non essendo un’addizionale in senso tecnico, segue la sorte del tributo a cui accede in ragione della prevista contestualità.

La Corte ha inoltre escluso che la quota TEFA di spettanza provinciale debba essere ulteriormente scorporata della commissione dello 0,30 per cento, poiché tale commissione è già calcolata a monte e non si cumula con il compenso della riscossione. Nel merito la relazione non ha contestato il quantum debeatur del corrispettivo, per cui non emergono ragioni di illegittimità. Il conto è stato pertanto dichiarato regolare, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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