Riliquidazione pensione Vigili del Fuoco e cessazione materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 160 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riliquidazione della pensione con l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, applicabile ai Vigili del Fuoco in forza dell’art. 61 del medesimo decreto, integra una pretesa fondata secondo l’indirizzo delle Sezioni Riunite n. 1 e n. 12 del 2021. Se l’INPS adempie in corso di giudizio, riconoscendo gli arretrati e aggiornando il trattamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con soddisfazione dell’interesse azionato anche tenendo conto dei ratei prescritti. La condanna alle spese segue il principio della soccombenza virtuale: l’Ente che non ha dato riscontro all’istanza e ha provveduto solo dopo l’avvio dell’azione è tenuto al rimborso degli oneri legali.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco e titolare di pensione ordinaria diretta di vecchiaia, ha convenuto in giudizio l’INPS davanti alla Sezione giurisdizionale per la Sardegna. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento previdenziale ai sensi degli artt. 54 e 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973, con attribuzione dell’aliquota di rendimento individuata dalle Sezioni Riunite, oltre interessi, rivalutazione e spese.
Collocato in quiescenza con il sistema c.d. misto, il ricorrente ha rappresentato di avere maturato, al 31 dicembre 1995, quindici anni di contribuzione, ricadendo nell’ipotesi dell’art. 54, che riconosce al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile. L’INPS avrebbe invece applicato il più sfavorevole coefficiente dell’art. 44. Inoltrata istanza di revisione, senza riscontro, il ricorrente ha agito in giudizio.
La Motivazione della Corte
L’INPS, costituitosi, ha eccepito la prescrizione per il periodo antecedente al quinquennio rispetto alla notificazione della diffida. Ha poi rappresentato di avere già provveduto alla riliquidazione in attuazione della circolare n. 68/2022 e delle pronunce delle Sezioni Riunite, con pagamento a decorrere da settembre 2024, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Il difensore del ricorrente, con note d’udienza, ha confermato di avere ricevuto quanto dovuto, con il calcolo degli arretrati e l’aggiornamento del trattamento, aderendo alla cessazione della materia del contendere ma chiedendo la condanna dell’Istituto alle spese, per la soccombenza virtuale.
Il giudice ha rilevato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato luogo alla lite: la pretesa azionata è stata soddisfatta, tenendo conto della prescrizione maturata. Non resta quindi che prendere atto di tale sopravvenienza e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
Sul governo delle spese, la Corte ha osservato che l’INPS si è determinato ad adottare i dovuti atti di riliquidazione solo dopo l’avvio dell’azione, nonostante l’istanza dell’interessato e la circolare emanata per il ricalcolo d’ufficio di posizioni come quella in trattazione. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, e considerata la fondatezza dell’iniziale prospettazione attorea, l’Amministrazione previdenziale è stata condannata al rimborso delle spese legali, liquidate in euro cinquecento oltre accessori, in favore del procuratore dichiaratosi distrattario.
Nota della Redazione
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