Prestanome e bancarotta documentale: serve prova effettiva del dolo eventuale (Cass. pen. Sez. V n. 7264 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore solo formale, che abbia accettato la carica di prestanome, non risponde automaticamente dei reati fallimentari per il solo dato dell’assunzione della carica e dell’integrazione dell’elemento materiale. Per la bancarotta fraudolenta documentale specifica, che esige il dolo specifico di voler pregiudicare i creditori, occorre la dimostrazione effettiva e concreta, non presunta, che il prestanome avesse la generica consapevolezza delle attività illecite dell’amministratore di fatto. Il dolo eventuale può integrare quello specifico, ma la sua prova va verificata alla stregua dei rigorosi indicatori elaborati dalle Sezioni Unite n. 38343 del 2014. Parimenti, per la bancarotta impropria da operazioni dolose il dolo deve concernere la generica consapevolezza della complessità delle operazioni poste in essere.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 5 aprile 2024, riformava solo la dosimetria della pena rispetto alla pronuncia del Tribunale etneo, confermando la responsabilità penale di due imputati. La prima, socio unico e rappresentante legale di una società dichiarata fallita, era stata ritenuta colpevole, tra l’altro, di bancarotta impropria da operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale, specifica o generica. Il secondo era stato assolto in primo grado dal capo relativo al fallimento cagionato da operazioni dolose, ma condannato per la bancarotta documentale, con esclusione dell’aggravante della rilevante gravità, confermata in appello.
Entrambi proponevano ricorso per cassazione. La ricorrente lamentava il vizio di motivazione in ordine al proprio ruolo di prestanome e alla ritenuta sussistenza del dolo eventuale. L’altro ricorrente contestava la qualifica di amministratore di fatto, il prolungamento della propria attività fino alla data del fallimento e la mancata declaratoria di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta separatamente le due posizioni. Quanto al ricorrente, i primi due motivi censurano la sentenza solo in ordine alla qualità di amministratore di fatto, ma le censure richiamano parzialmente deposizioni testimoniali, rendendo aspecifico il motivo: chi deduce il travisamento di una prova dichiarativa ha l’onere di riportarne integralmente il contenuto, non di estrapolarne singoli brani, come affermato da Sez. 4 n. 37982 del 2008 e Sez. 3 n. 19957 del 2016. La prova del ruolo di amministratore di fatto di una società “cartiera” coincide con quella del ruolo di ideatore del sistema fraudolento, secondo Sez. 5 n. 7824 del 2022 e Sez. 5 n. 31823 del 2020. L’assoluzione per il diverso capo non collide con la responsabilità per la bancarotta documentale, non contestata nel suo nucleo. Poiché l’amministratore di fatto è gravato dell’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto, egli risponde anche in caso di colpevole inerzia, in applicazione dell’art. 40, secondo comma, cod. pen. e dell’art. 2639 cod. civ.. Il terzo motivo è manifestamente infondato: il termine di prescrizione della bancarotta prefallimentare decorre dal momento della sentenza dichiarativa di fallimento, non dalla consumazione delle singole condotte, secondo un orientamento consolidato. L’inammissibilità del ricorso preclude, poi, la rilevabilità della prescrizione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., come stabilito dalle Sezioni Unite n. 32 del 2000 e Sezioni Unite n. 12602 del 2016.
Quanto alla ricorrente, il ricorso è fondato. La Corte territoriale aveva desunto la prova del dolo dall’accettazione della carica di prestanome e dalla sottoscrizione di una fideiussione, qualificata come atto di gestione. La Corte richiama il principio per cui l’assunzione solo formale della carica non esonera automaticamente l’amministratore, ma nemmeno ne afferma automaticamente la responsabilità dolosa sulla base della sola carica. È necessaria la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza dello stato delle scritture, come affermato da Sez. 5 n. 44666 del 2021 e dalle pronunce ivi richiamate.
Nel caso della bancarotta documentale specifica per sottrazione delle scritture, è richiesto il dolo specifico di pregiudicare i creditori. Il dolo eventuale può integrare quello specifico, ma occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento, secondo gli indicatori delle Sezioni Unite n. 38343 del 2014. Gli elementi addotti dalla Corte di appello appaiono carenti e insufficienti: il solo dato dell’accettazione della carica non basta, e la fideiussione ha valore ambivalente, potendo dimostrare l’inconsapevolezza della prestanome. Nessuna indagine è stata svolta sui segnali di allarme che avrebbe dovuto cogliere negli otto mesi di amministrazione formale.
Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, sia per la bancarotta documentale sia per quella da operazioni dolose, che richiede la conoscenza delle condotte di evasione fiscale. Anche per le operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. il dolo deve riguardare la generica consapevolezza della complessità delle operazioni, secondo Sez. 5 n. 24752 del 2018 e Sez. 5 n. 12945 del 2020.
Nota della Redazione
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