Fideiussione senza corrispettivo e bancarotta fraudolenta patrimoniale (Cass. pen. Sez. V n. 4543 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio di una fideiussione priva di corrispettivo economico, per una finalità estranea all’oggetto sociale, integra la distrazione rilevante ai sensi dell’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., poiché determina di per sé un pregiudizio economico per la società poi fallita. La logica di gruppo non esclude la natura distrattiva dell’operazione: grava sull’interessato l’onere di dimostrare in modo specifico il saldo finale positivo ovvero la concreta prevedibilità di vantaggi compensativi ex art. 2634 cod. civ.. La condotta non è derubricabile nella bancarotta semplice per operazioni di manifesta imprudenza quando l’iniziativa sia assunta in assoluta assenza di vantaggi e si traduca in un notevole impegno economico-finanziario della società. L’omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. resta sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22 marzo 2024, confermava la condanna pronunciata dal G.i.p. del locale Tribunale nei confronti dell’imputato, nella qualità di legale rappresentante di una s.r.l. poi dichiarata fallita, per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Gli si contestava di avere distratto la somma di quindici milioni di euro rilasciando, con atto del 27 luglio 2011, una fideiussione a beneficio di una società collegata, cagionando alla fallita un danno patrimoniale di rilevante gravità.
La pena era di quattro anni di reclusione, ridotta per il rito abbreviato, con condanna al risarcimento in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato. Il primo motivo, relativo al mancato rinnovo dell’avviso di conclusione delle indagini dopo la regressione del procedimento, è dichiarato manifestamente infondato per una ragione assorbente: la scelta del rito abbreviato. L’omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. determina una nullità a regime intermedio, sanata dalla presentazione della richiesta di giudizio abbreviato, secondo i precedenti richiamati. La Corte aggiunge che, in caso di regressione, la rinnovazione non è dovuta se non sia intervenuto un “quid novi” rispetto alla fase anteriore.
Nel merito, i giudici di legittimità confermano la qualificazione patrimoniale della condotta. Anche il mero rilascio di una fideiussione del tutto priva di corrispettivo economico costituisce una non consentita diminuzione del patrimonio della società. Vengono richiamati i precedenti in tema di garanzia fideiussoria concessa senza corrispettivo e per finalità estranea all’oggetto sociale.
La Corte esclude che la logica di gruppo possa neutralizzare la rilevanza penale. Non basta allegare la partecipazione delle società al medesimo gruppo: occorre dimostrare in modo specifico il saldo finale positivo delle operazioni ovvero la concreta e fondata prevedibilità dei vantaggi compensativi ex art. 2634 cod. civ. Nel caso concreto la fallita non aveva ritratto alcun vantaggio, restando i benefici limitati alle altre società.
Quanto alla mancata derubricazione nella bancarotta semplice, si ribadisce che non ricorre l’ipotesi dell’art. 217, comma primo, n. 2, legge fall. quando l’operazione, in assoluta assenza di vantaggi, comporti un notevole impegno economico-finanziario della società dichiarata poco dopo fallita. Le operazioni imprudenti, realizzate nell’interesse dell’impresa, sono quelle aleatorie o avventate, con rischio non proporzionato alle possibilità di successo.
Il motivo sull’aggravante del danno patrimoniale rilevante è respinto perché generico: la difesa non ha indicato concretamente il disavanzo fallimentare, così da non consentire il vaglio di fondatezza. Inammissibile, infine, la censura sulla misura della pena, rientrando la graduazione nella discrezionalità del giudice di merito. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2634 c.c. – Infedeltà patrimoniale
- Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari