Travisamento della prova e inesigibilità della condotta nel reato colposo (Cass. pen. Sez. IV n. 8293 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio colposo, la sentenza di appello che escluda la colpa per inesigibilità della condotta di sorveglianza è affetta da travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., quando assume come fatto provato la presenza di segnaletica e barriere di chiusura poi arbitrariamente rimosse, senza che tale circostanza emerga da alcun atto processuale e anzi risulti esclusa dalla prova testimoniale. Il vizio è decisivo perché disarticola il ragionamento sul quale riposa l’esclusione dell’elemento soggettivo. La medesima illogicità travolge la posizione dell’appaltatore quando la pronuncia assolutoria sia fondata sulla ritenuta interclusione del cantiere.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 22 maggio 2024, confermava, agli effetti civili, l’assoluzione di due imputati dal reato di omicidio colposo. La vicenda riguarda una conducente che, percorrendo una strada provinciale, perdeva il controllo del veicolo a causa del materiale depositato ai margini della carreggiata, in corrispondenza di barriere di sicurezza ammalorate, precipitando in una scarpata e riportando lesioni mortali.

Al primo imputato, funzionario dell’ufficio tecnico provinciale e responsabile del procedimento amministrativo, era contestato di non essersi assicurato che l’arteria, formalmente interdetta al traffico, fosse effettivamente inibita al transito. Al secondo, appaltatore dei lavori di manutenzione, era contestato il difetto di manutenzione della sede viaria e l’omessa apposizione della segnaletica di cantiere. I giudici di merito escludevano la responsabilità ritenendo non esigibile una sorveglianza continua, poiché segnalazioni e barriere erano state più volte rimosse dagli utenti. Le parti civili ricorrono per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata presenta i medesimi profili di manifesta illogicità e contraddittorietà della decisione di primo grado, senza confrontarsi adeguatamente con le censure dell’appello.

Entrambe le pronunce riconoscono che gli imputati erano titolari di una posizione di garanzia: il primo per legge, ai sensi dell’art. 14 cod. strada, il secondo per contratto di appalto, con obblighi di apposizione della segnaletica richiamati anche nell’ordinanza provinciale di interdizione. Le sentenze danno altresì atto del collegamento tra la mancata interdizione della circolazione e l’uscita del veicolo dalla carreggiata, avendo la conducente sormontato un cumulo di inerti che aveva fatto da trampolino.

La Corte censura il passaggio in cui i giudici di merito inferiscono che, in epoca coeva al sinistro, la cartellonistica e le barriere fossero state posizionate e poi rimosse da alcuni utenti. Tale inferenza contrasta con la prova testimoniale unanime, secondo cui nel giorno del sinistro la strada era normalmente percorribile, nonché con le comunicazioni risalenti a oltre due anni prima e con il fatto che solo dopo l’evento l’amministrazione aveva disposto lavori in somma urgenza per la chiusura al transito.

Richiamando l’orientamento sul vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la Corte ribadisce che il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione un’informazione inesistente nel processo o si omette la valutazione di una prova decisiva. Nel caso di specie il dato — barriere rimosse in epoca coeva al sinistro — non emerge da alcun atto e viene ricavato da una deposizione riferita a un momento successivo all’evento, quando la modifica dei luoghi poteva dipendere proprio dagli interventi eseguiti dopo il fatto.

Il vizio è decisivo, perché disarticola il ragionamento sull’esclusione dell’elemento soggettivo. Quanto all’appaltatore, la Corte rileva che la sua assoluzione è strettamente collegata a quella del funzionario e che non è stata adeguatamente esplorata la funzione degli ammassi di terra, i quali — a lavori certificati come ultimati — costituivano una vera insidia nel sedime stradale, da eliminare a cura dell’appaltatore. La sentenza è quindi annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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