Il pericolo di reiterazione non coincide con l’imminenza di occasioni di ricaduta (Cass. pen. Sez. 2 n. 10462 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non coincidono con l’attualità delle condotte criminose, potendo il pericolo di reiterazione essere desunto anche dalle modalità dei fatti contestati, pur se risalenti nel tempo, quando risultino espressive di una persistente inclinazione al delitto. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta, essendo sufficiente una prognosi fondata su analisi concreta di modalità, personalità e contesto. Il pericolo di inquinamento probatorio va valutato con riguardo sia alle prove da acquisire sia alle fonti già raccolte, essendo irrilevante lo stato di avanzamento delle indagini. La motivazione del riesame si integra con quella del provvedimento genetico, formando un apparato argomentativo unitario.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per reati in materia di riciclaggio e intestazione fittizia di società, nonché per il delitto di associazione per delinquere. A seguito del rigetto del riesame, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
In particolare, la difesa contestava la ritenuta attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, oltre alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, e lamentava l’inadeguatezza della misura intramuraria rispetto a soluzioni alternative come arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le doglianze aspecifiche e meramente reiterative di censure già esaminate dal Tribunale del riesame. In particolare, è stato rilevato come i giudici di merito non si fossero limitati a un generico richiamo all’ordinanza genetica, ma avessero fornito risposte puntuali, sicché la motivazione del provvedimento impugnato si integra con quella del provvedimento genetico, formando un unitario apparato argomentativo.
Sul pericolo di reiterazione, la Corte ha ribadito che l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non coincidono con l’attualità delle condotte criminose. Il giudizio prognostico può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte, pur se risalenti, quando rivelino la persistenza di atteggiamenti proclivi al delitto. La mera risalenza dei fatti non è di per sé idonea a escludere il rischio di recidiva, specie a fronte di un elevato numero di episodi realizzati in un arco temporale significativo con operazioni di rilevante valore economico.
Quanto all’attualità, la Corte ha precisato che tale requisito non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, essendo sufficiente una valutazione prognostica fondata su analisi concreta della fattispecie, con riguardo a modalità di realizzazione, personalità e contesto di riferimento. Nel caso di specie, la stabile e professionale dedizione all’attività criminosa e l’intessuta rete di relazioni con soggetti di estrazione criminale sono state ritenute indicative di una pericolosità attuale e concreta.
In ordine al pericolo di inquinamento probatorio, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale, che aveva desunto l’esigenza cautelare sia dalle condotte di sistematica predisposizione di operazioni fittizie dissimulate tramite meri simulacri societari, sia dalle pressioni esercitate sui coindagati, rivelatrici di una capacità intimidatoria suscettibile di essere riversata su eventuali soggetti chiamati a deporre. È stato altresì richiamato il principio per cui la valutazione del pericolo deve essere riferita sia alle prove ancora da acquisire sia alle fonti già raccolte, essendo irrilevante lo stato di avanzamento delle indagini.
Infine, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione in punto di proporzionalità e adeguatezza della misura, condividendo la conclusione che solo la custodia cautelare in carcere potesse impedire il protrarsi dell’attività illecita, data la posizione di rilievo dell’indagato nel sodalizio e la sua radicata integrazione nel contesto criminale. All’inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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