Conflitto di competenza e criterio residuale dell’iscrizione per prima della notizia di (Cass. pen. Sez. I n. 26570 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose del sodalizio, rilevando non il luogo di radicamento del pactum sceleris ma quello in cui si è manifestata e realizzata l’operatività della struttura. Quando le ramificazioni territoriali del gruppo rendono impossibile individuare con certezza il centro operativo, si applica il criterio residuale dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., che radica la competenza presso il giudice del luogo ove ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. Tale criterio attribuisce la cognizione al medesimo ufficio anche per i concorrenti iscritti successivamente nei registri di altri uffici requirenti, avendo riguardo alla notitia criminis oggettivamente considerata.

Il Fatto

Il procedimento riguarda un’ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestata a più imputati, con reati fine commessi in contesti territoriali diversi e collegati a un sodalizio con propaggini in più regioni e all’estero. Il Tribunale di Locri, con sentenza, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Castrovillari, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Catanzaro, ufficio del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice ritenuto competente.

Su denuncia di conflitto di competenza territoriale della locale Procura, il GIP del Tribunale di Catanzaro ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, indicando quale giudice competente il Tribunale di Palmi ovvero, in via suppletiva, il Tribunale di Reggio Calabria. La Corte è stata così investita della risoluzione del conflitto tra il Tribunale di Locri e il GIP del Tribunale di Catanzaro.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dichiara l’ammissibilità del conflitto. Ai sensi dell’art. 25 cod. proc. pen. il conflitto sussiste quando più giudici ordinari prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto. Il “medesimo fatto” va inteso, secondo il richiamato precedente Sez. I n. 2787 del 16.04.1997, Rv. 207653, come elemento materiale del reato, nella piena coincidenza di condotta, evento e nesso causale, nelle identiche condizioni di tempo, luogo e persona. Nel caso di specie sussiste la coesistenza di volontà contrastanti di due giudici, con conseguente paralisi del procedimento.

Nel merito la Corte richiama il principio per cui, nei reati associativi, rileva il luogo in cui la struttura ha effettivamente operato, e non il luogo di radicamento del pactum sceleris, come affermato da Sez. VI n. 4118 del 10.01.2018, Rv. 272185. Il luogo di commissione dei reati fine rileva solo se consente di individuare il centro di programmazione e direzione del gruppo o, in subordine, quando tale ubicazione sia accertabile, come luogo in cui è avvenuta parte dell’azione o dell’omissione ai sensi dell’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. III n. 38009 del 10.05.2019, Rv. 278166-01).

La Corte rileva che, pur essendo incontroverso che parte degli indagati gravitasse nell’area del clan Bellocco con centro di interessi criminali nel Comune di San Ferdinando, ricadente nella competenza del Tribunale di Palmi, tale dato indiziario non è decisivo. Gli indagati operavano in un ambito territoriale estremamente variegato, con locus commissi delicti individuato anche in altri Paesi sudamericani, in Albania, in Spagna e in Marocco, circostanza che rende allo stato impossibile individuare il centro operativo degli interessi illeciti.

Ne consegue che l’unica soluzione percorribile è il ricorso al criterio suppletivo dell’art. 9, comma 3, cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al Tribunale di Reggio Calabria, luogo ove ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. Non assumono rilievo decisivo le successive iscrizioni dei concorrenti in altri uffici requirenti, poiché il criterio ha riguardo alla notitia criminis oggettivamente considerata, secondo i richiamati precedenti Sez. I n. 417 del 08.10.2025, Rv. 289068-01 e Sez. I n. 44182 del 15.10.2009, Rv. 245675-01. La Corte dichiara quindi la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, disponendo la trasmissione degli atti.

Nota della Redazione

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