Falsa attestazione partecipazione corsi alimentaristi e qualifica pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. VII n. 11815 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le false attestazioni di partecipazione ai corsi per alimentaristi, contenute in un certificato rilasciato in virtù di delibera assessoriale, integrano il delitto di falsità ideologica in certificati di cui all’art. 479 cod. pen. e non la fattispecie di cui all’art. 480 cod. pen., perché il documento contiene un’attestazione originaria delle circostanze rappresentate. L’ente accreditato dalla Regione che redige il certificato è titolare di poteri certificativi e il documento ha rilevanza giuridica esterna nel territorio regionale, con conseguente qualifica soggettiva di pubblico ufficiale del concorrente. L’inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per superamento del termine di un anno.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato quella di primo grado con cui era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità ideologica per aver attestato falsamente la partecipazione a corsi per alimentaristi e il superamento dell’esame finale.
Con cinque motivi deduce violazione di legge e vizi di motivazione. In particolare contesta l’utilizzabilità dell’intercettazione telefonica posta a fondamento del giudizio, l’esistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al concorrente, la qualificazione giuridica del fatto, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è costituito da mere doglianze in fatto e mira a una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e priva di specifici travisamenti. La Corte di merito ha valorizzato, nell’ambito di una doppia conforme, l’ammissione dell’imputato e l’intercettazione, da ritenersi pienamente utilizzabile in ragione del regime edittale della pena prevista per il delitto di cui all’art. 479 cod. pen.
Quanto alla qualifica soggettiva, i Giudici di appello hanno correttamente motivato sull’esistenza di poteri certificativi in capo al concorrente. I documenti erano stati rilasciati in virtù di delibera assessoriale, atto autoritativo nell’accezione dell’art. 357, secondo comma, cod. pen., e avevano validità nel territorio regionale, dove acquistavano rilevanza giuridica esterna. Precedenti conformi sono richiamati: Sez. 5 n. 7287 del 26/11/2014, Scognamiglio, e Sez. 5 n. 20729 del 6/03/2012, Carlino, entrambe non massimate.
Sulla qualificazione giuridica, la sentenza impugnata ha indicato le ragioni dell’inaccoglibilità della tesi difensiva di sussunzione nel recesso dell’art. 480 cod. pen. L’atto conteneva un’attestazione originaria delle circostanze rappresentate: la frequentazione del corso e il positivo superamento dell’esame finale. Le censure sul punto prospettano circostanze inconferenti o smentite dalle stesse produzioni difensive.
Il motivo sulla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché meramente contravalutativo, avendo opposto in maniera apodittica la modesta gravità del fatto all’apprezzamento di merito della Corte territoriale. Anche il motivo sull’eccessività della pena è inammissibile, essendo argomentato a partire da una riqualificazione manifestamente infondata, laddove la corretta sussunzione nell’art. 479 cod. pen. ha condotto all’applicazione di una pena inferiore al minimo edittale.
Infine, la Corte esclude la improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134. Pur essendo spirato il termine di un anno dalla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza, l’inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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