Controllo sui rendiconti locali concluso senza rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 87 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esame dei rendiconti degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, concludono l’esame senza rilievi quando l’istruttoria non evidenzia irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. La conclusione senza rilievi non equivale a una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi: il controllo è di tipo monitoraggio, basato sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall’ente, e non esaurisce né i profili critici della gestione né quelli risultanti dalle informazioni complessivamente rese. L’eventuale richiesta di interventi correttivi presuppone che l’irregolarità sia ancora presente al termine dell’esercizio esaminato.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato i rendiconti 2020 e 2021 di un Comune, come rappresentati nelle relazioni dell’organo di revisione, nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti tramite i sistemi applicativi Con.Te. e LimeFit, nonché nei documenti acquisiti d’ufficio tramite BDAP.
L’esame ha riguardato il risultato di amministrazione e le relative componenti, tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall’ente, la capacità di indebitamento, il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica. A seguito dei dati rappresentati nei documenti contabili è stato avviato il confronto istruttorio con richiesta di chiarimenti; l’ente ha fornito le precisazioni richieste con note di risposta. La questione giunge alla Sezione nell’ambito della funzione di controllo sui bilanci degli enti locali.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 impone agli organi di revisione degli enti locali di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.
L’art. 148-bis del Tuel, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, attribuisce alle Sezioni regionali il compito di esaminare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali, dell’osservanza del vincolo in materia di indebitamento, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Il comma 2 impone di accertare che i rendiconti tengano conto anche delle partecipazioni in società affidatarie di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.
Ove siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate alla regolarità della gestione o mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, l’ente deve adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri, trasmettendoli alla Sezione che li verifica entro trenta giorni. In caso di mancata trasmissione o di esito negativo della verifica, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della sostenibilità finanziaria.
La Sezione chiarisce la natura del proprio esame. Il controllo è di tipo monitoraggio: si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall’ente nel questionario e nella documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione analitica delle operazioni. La Sezione richiede interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell’esercizio 2021.
Su queste basi, l’esame dei rendiconti non ha evidenziato irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. La Corte tuttavia precisa che la conclusione senza rilievi non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese nei questionari e dai dati acquisiti in istruttoria. Il mancato riscontro dei profili non oggetto di controllo non ne comporta valutazione positiva. La Sezione dichiara pertanto concluso senza rilievi l’esame dei rendiconti e dispone la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.
Nota della Redazione
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