Falsi diplomi e danno erariale: equitativa riduzione per mansioni marginali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 53 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebita assunzione scolastica fondata su diploma falso, la falsità del titolo e la consapevolezza del convenuto possono essere provate in via indiziaria, con prudente valutazione, anche in assenza di pronuncia penale definitiva. Il danno erariale non è escluso, ma la sua quantificazione deve tener conto, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, dei vantaggi conseguiti dall’amministrazione. Se le mansioni svolte sono marginali e non qualificate, la prestazione resa conserva una parziale utilitas, da riconoscere in via equitativa ex art. 1226 c.c., con conseguente riduzione proporzionale del danno.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte cita un collaboratore scolastico chiedendo la condanna al pagamento di euro 42.196,19 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a titolo di emolumenti percepiti nel periodo 2018-2021. La pretesa si fonda su un procedimento penale relativo all’acquisizione di falsi diplomi emessi dall’Istituto “Passarelli” di San Marco di Castellabate.

Secondo l’assunto attoreo, il convenuto avrebbe ottenuto plurime supplenze presso istituti piemontesi accedendo alle graduatorie del personale ausiliario per il triennio 2017/2019, sulla base di un diploma professionale conseguito nella sessione straordinaria dell’agosto 2013 e mai realmente sostenuto. Il convenuto non si è costituito. Il Pubblico ministero ha ribadito le conclusioni in udienza.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, stante la ritualità della notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c. Nel merito, richiama i propri precedenti (Corte conti Sezione Piemonte n. 112/2024, n. 113/2024 e n. 122/2024) e ne conferma l’orientamento.

La falsità del titolo viene ritenuta provata su base indiziaria: il rinvenimento di oltre 50 pergamene in bianco con timbro a secco presso l’istituto; l’assenza di richieste formali all’Ufficio scolastico; l’assegnazione della pergamena del convenuto ad altro istituto; le dichiarazioni del Presidente della commissione e di altri otto docenti, che hanno disconosciuto le sottoscrizioni sui verbali della sessione dell’agosto 2013. Da tali elementi la Corte desume anche la piena consapevolezza del convenuto, che non può aver sostenuto un esame mai tenuto.

Sul quantum, la Sezione applica l’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, che impone di tener conto dei vantaggi conseguiti dall’amministrazione. La determinazione del danno non è rimessa all’eccezione del convenuto, ma è attività imposta al giudice. Le mansioni attribuite (pulizia, vigilanza, collaborazione con i docenti) sono marginali e non elevate; la prestazione ha avuto una qualche utilità per la P.A.

La Corte richiama la sentenza n. 63/2026 della II Sezione Centrale d’Appello, secondo cui nelle prestazioni generiche e infungibili l’utilità investirebbe l’intera prestazione con sterilizzazione del danno, ma se ne discosta, perché tale lettura priverebbe di valore la regola dell’accesso concorsuale al pubblico impiego. Ritiene quindi un’utilitas ridotta, liquidabile in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Il danno viene così determinato nel 60% di euro 42.196,19, pari a euro 25.317,71, già rivalutati, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo, con riconoscimento del residuo 40% come utilità percepita di fatto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 523,10 in favore dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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