Falso per calco del testamento olografo e perizia grafologica sull’originale (Cass. civ. Sez. II n. 15696 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio civile di falso, promosso per la declaratoria di non autenticità di un testamento olografo, l’esame grafologico deve necessariamente compiersi sull’originale del documento. Soltanto su di esso possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione. La perizia svolta in sede penale può essere utilizzata come prova atipica, ma è inattendibile se eseguita su una copia fotostatica, perché il sistema di riproduzione non garantisce l’unicità dell’atto né la reale partecipazione del sottoscrittore. Il principio non dipende da una graduatoria delle fonti di prova, ma dalla necessità tecnica di valorizzare elementi imprescindibili per l’accertamento.
Il Fatto
Due soggetti hanno adito il Tribunale di Roma chiedendo di dichiarare la falsità di un testamento olografo con cui il testatore aveva devoluto a un terzo un appartamento, revocando le precedenti disposizioni a favore degli attori. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che la successione fosse regolata dal diverso olografo pubblicato il 15.12.2014. La pronuncia è stata confermata in appello.
Il giudice distrettuale, condividendo le conclusioni del consulente, ha qualificato l’atto come falso per calco, per la completa sovrapponibilità di parte del testo ai due testamenti, la qualità innaturale della linea del tratto e le alterazioni della scrittura. La difformità della firma rispetto alle scritture di comparazione ha confermato la falsità della scheda. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 113, 115, 116, 118 disp. att. cod. proc. civ., oltre al vizio di motivazione, per l’adesione acritica alla c.t.u. e l’omessa risposta ai rilievi del c.t.p. La Corte ha giudicato il motivo infondato. La sentenza di merito ha replicato analiticamente alle obiezioni tecniche e ha spiegato che il ricalco non richiede la riproduzione integrale del testo, essendo compatibile con una copia parziale.
Le corrispondenze grafiche rilevate non potevano considerarsi espressione del grafismo del testatore: il testo risultava perfettamente sovrapponibile e collocato nel medesimo contesto spaziale in entrambi i testamenti, in contrasto con la regola secondo cui la scrittura di un soggetto non è mai identica a se stessa. La Corte ha richiamato l’orientamento per cui il giudice che aderisce alle conclusioni del consulente, il quale abbia tenuto conto dei rilievi delle parti, esaurisce l’obbligo di motivazione indicando le fonti del proprio convincimento (Cass. 33742/2022; Cass. 1815/2015; Cass. 282/2009).
Il secondo motivo censurava la mancata valorizzazione della perizia penale, che aveva accertato l’autenticità del testamento, con violazione degli artt. 113, 115, 116 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 654 cod. proc. pen. Anche tale motivo è stato respinto. La Corte ha ribadito che nell’ordinamento processuale civile manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova e che il giudice può avvalersi delle risultanze delle indagini penali (Cass. 17392/2015; Cass. 13229/2015). Nel giudizio di falso non vi è alcuna graduatoria nella selezione delle prove, potendo assumere rilievo ogni elemento munito di forza dimostrativa, incluse le presunzioni.
Tuttavia, l’ammissibilità della prova atipica non consente di derogare alle regole tecniche che ne condizionano l’attendibilità. La perizia penale poteva fondare da sola l’accertamento di autenticità solo se eseguita sull’originale della scheda (Cass. 3603/2024). L’esame grafologico su copia fotostatica è inattendibile, perché il sistema di riproduzione si presta a manipolazioni e non garantisce l’unicità dell’atto riprodotto (Cass. 711/2018). La giurisprudenza penale ammette la perizia su copia, ma la Corte esclude che tale regola valga per i giudizi civili di falso (Cass. pen. 42938/2011; Cass. pen. 27392/2021). Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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