Simulazione assoluta incompatibile con l’intento di donare (Cass. civ. Sez. II n. 15682 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di simulazione assoluta è incompatibile con la deduzione di un intento liberale delle parti, atteso che l’accordo simulatorio postula la volontà di creare una mera apparenza cui non corrisponde alcun effettivo trasferimento, mentre il perseguimento di un disegno di attribuzione patrimoniale in favore di un soggetto determinato implica la realizzazione di un effetto reale. Il legittimario che agisce per l’accertamento della simulazione di una donazione può avvalersi del regime probatorio favorevole di cui all’art. 1417 cod. civ. senza necessità di esercitare contestualmente l’azione di riduzione, sempre che la relativa azione sia strumentale alla tutela della quota di riserva.

Il Fatto

Una venditrice alienava al genero, con atto notarile del 1991, due unità immobiliari, corrispondendo il prezzo mediante assegni circolari. Alla sua morte, gli eredi convenivano in giudizio la sorella e il di lei marito per sentir dichiarare la simulazione assoluta della compravendita e, in subordine, la simulazione relativa con conseguente riduzione della donazione dissimulata per lesione di legittima.

Il giudice di primo grado rigettava le domande e la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo tanto la simulazione assoluta quanto quella relativa. Avverso tale sentenza gli eredi proponevano ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Quanto al primo motivo, la Corte dichiara inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo, trovando applicazione l’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. in ragione della doppia conforme. Nel merito, la Corte esclude la simulazione assoluta rilevando che la stessa prospettazione attorea — incentrata sullo stato di bisogno e sulla volontà della defunta di favorire il genero — è ontologicamente incompatibile con l’accordo simulatorio, il quale presuppone che le parti abbiano voluto creare una apparenza cui non corrisponde alcun effettivo trasferimento. L’intento di far uscire i beni dal patrimonio, infatti, frustrerebbe lo stesso disegno attributivo che i ricorrenti assumevano essere il reale obiettivo dei paciscenti.

Quanto alla simulazione relativa, la Corte richiama il principio per cui l’azione diretta a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella di simulazione assoluta, con riferimento sia al petitum sia alla causa petendi, ma ritiene che la domanda sia stata comunque validamente proposta in via subordinata. Precisa inoltre che il legittimario, in quanto terzo rispetto al negozio, non incorre nei limiti probatori imposti alle parti e può provare la simulazione anche per presunzioni, senza necessità di esercitare contestualmente l’azione di riduzione, purché l’accertamento sia strumentale al recupero della quota di riserva.

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ritiene incensurabile il giudizio di merito in ordine all’effettiva erogazione del prezzo, atteso che i ricorrenti non avevano mai contestato la corresponsione del corrispettivo e che la consegna degli assegni circolari trasferibili, unitamente alla quietanza contenuta nell’atto, costituiva un principio di prova dell’avvenuto pagamento. Quanto alla pretesa irrisorietà del prezzo, la Corte osserva che la stima del consulente tecnico d’ufficio era ragguagliata ai valori di mercato del 1999, mentre la congruità del prezzo andava verificata con riferimento alla data dell’atto (1991), in un’epoca di significativo incremento del mercato immobiliare, e che il prezzo non elevato trovava peraltro giustificazione nello stato di fatiscenza e inagibilità dell’immobile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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