Falso in certificazione amministrativa, motivazione apparente sul fumus del sequestro (Cass. pen. Sez. V n. 26778 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, nella quale rientrano i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nella valutazione del fumus commissi delicti il giudice del riesame non può limitarsi alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve confrontarsi in modo puntuale e coerente con le concrete risultanze processuali e con le contestazioni difensive. È affetta da apparenza della motivazione l’ordinanza che affermi la falsità del documento senza indicare il documento di riferimento utilizzato per la comparazione, né le specifiche difformità riscontrate, e che ometta il confronto con una deduzione difensiva potenzialmente decisiva.

Il Fatto

Il ricorrente esibiva, nel corso di un controllo della Polizia locale, una patente di guida senegalese. Gli operanti la ritenevano “non conforme ai riferimenti autentici”. Il documento veniva sottoposto a sequestro probatorio ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen. e il Pubblico ministero ne disponeva la convalida, ritenendo necessari eventuali accertamenti tecnici.

Il Tribunale di Verona, investito della richiesta di riesame, respingeva l’istanza e confermava l’apprensione del documento, qualificato come corpo del reato di falso in certificazione amministrativa commesso dal privato. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione di legge per l’apparenza della motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti. Il Tribunale non avrebbe indicato i concreti elementi fattuali a fondamento dell’ipotizzata falsità del documento, limitandosi a recepire l’anodina giustificazione degli organi procedenti.

Il secondo motivo censurava l’omesso confronto con una deduzione difensiva potenzialmente decisiva: la contestuale elevazione, nei confronti del ricorrente, della violazione amministrativa di mancata conversione o validazione della patente. Tale illecito presupponeva la validità del titolo di guida estero e risultava incompatibile con l’ipotizzata falsità dello stesso documento.

La Corte richiama il diritto vivente secondo cui, in materia di sequestro, il vizio deducibile comprende quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. U n. 25932 del 29.05.2008). Il Collegio osserva che la motivazione del Tribunale è affetta da apparenza, per la sua apoditticità: manca qualsiasi indicazione del documento di riferimento, nonché delle difformità concretamente riscontrate. In difetto, la funzione di controllo sulla legittimità dell’apprensione della res si riduce a un mero flatus vocis, con il fumus ancorato a una postulazione indimostrata.

La Corte rileva, inoltre, il silenzio serbato dal Tribunale sull’obiezione difensiva relativa all’incompatibilità tra le due contestazioni. Il mancato confronto rivela l’inosservanza delle indicazioni del Giudice delle leggi (Corte cost., ordinanza n. 153 del 2007) e del diritto vivente (Sez. U n. 23 del 20.11.1996, dep. 1997), secondo cui il giudice del riesame deve tener conto delle concrete risultanze processuali e delle contestazioni difensive, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, senza sindacare la fondatezza dell’accusa.

Il ricorso è pertanto fondato. La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Verona.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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