Ricusazione inammissibile de plano se il motivo è manifestamente infondato (Cass. pen. Sez. V n. 28883 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La corte competente dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione con procedura de plano, ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., anche quando i motivi addotti risultino manifestamente infondati, oltre che nei casi di difetto del potere, dei termini o delle forme previsti dall’art. 38 cod. proc. pen. La revoca di un teste già ammesso, o il preannuncio della sua futura revoca per superfluità della prova, costituisce provvedimento ordinatorio processualmente neutro: non esprime alcun convincimento sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato e non integra quindi l’anticipazione del giudizio rilevante ai fini della ricusazione. L’art. 39 cod. proc. pen. non determina la perdita di efficacia della dichiarazione di ricusazione quando l’istanza di astensione del giudice sia stata respinta.

Il Fatto

La Corte d’appello ha dichiarato de plano, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione proposta da un imputato nei confronti del magistrato incaricato del procedimento penale monocratico avviato nei suoi confronti. L’istanza si fondava, tra l’altro, sull’avvertimento verbalizzato dal giudice secondo cui, in caso di ulteriore mancata comparizione dei testimoni della difesa all’udienza di rinvio, l’ordinanza ammissiva sarebbe stata revocata per superfluità della prova.

Avverso l’ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, lamentando la mancata attesa della decisione sull’istanza di astensione, lo svolgimento del procedimento senza camera di consiglio partecipata e senza notifica ai difensori, il vizio di motivazione sulla manifesta infondatezza e l’erronea esclusione della revoca della prova testimoniale dai motivi di ricusazione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto; il difensore della parte civile ne ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. L’art. 39 cod. proc. pen. prevede che la dichiarazione di ricusazione si consideri come non proposta quando il giudice dichiari di astenersi e l’astensione venga accolta. Nel caso di specie la condizione non si è realizzata: l’istanza di astensione del giudice assegnatario è stata respinta con provvedimento presidenziale del 23 maggio 2025. Difetta dunque il presupposto normativo della dedotta pregiudizialità.

Il secondo, terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati. L’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano non solo nei casi di difetto del potere, dei termini o delle forme, ma anche quando i motivi risultino manifestamente infondati. La Corte d’appello ha ritenuto tale la prospettazione difensiva: l’anticipazione del giudizio attiene al merito dell’accusa e della colpevolezza e non può desumersi da provvedimenti ordinatori adottati nella conduzione del dibattimento, neppure quando riguardino l’ammissione o l’eventuale revoca dei mezzi di prova. La scelta del rito camerale non partecipato è stata conseguenza diretta di tale valutazione.

L’ordinanza si allinea all’orientamento consolidato per cui la revoca dei testimoni, a prescindere dalla parte che ne abbia chiesto l’ammissione, non manifesta un convincimento sulla colpevolezza o sull’innocenza e non integra alcuna anticipazione del giudizio, trattandosi di provvedimento ordinatorio processualmente neutro (Sez. 3, n. 2201 del 14/12/2011, dep. 2012, Rv. 251896). La valutazione è legittima quando trova fondamento nel potere del giudice, ex art. 495 cod. proc. pen., di escludere prove manifestamente sovrabbondanti o superflue (Sez. 5, n. 49452 del 03/11/2022, Ingusci, Rv. 284111-01). Nel caso di specie il giudice si era limitato a prospettare l’eventualità di una futura revoca per superfluità, nell’ipotesi di ulteriore mancata comparizione dei testi.

Il quinto, sesto e settimo motivo sono inammissibili: reiterano le censure precedenti e non evidenziano alcuna falla logica nel percorso dei giudici di merito. L’oggetto dell’osservazione era una questione esclusivamente processuale, attinente alla richiesta di rinvio e alla mancata adozione dell’accompagnamento coattivo dei testi, non il merito dell’accusa. Resta impregiudicata la possibilità di una decisione assolutoria. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali; nulla è dovuto per le spese di parte civile, per il deposito della memoria oltre il termine dell’art. 611 cod. proc. pen. e per l’estraneità della parte alla materia dedotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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