Falso diploma e danno erariale per minor valore della prestazione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 4 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso alle graduatorie del personale scolastico mediante titolo di studio falso, la nullità del contratto per illiceità della causa o dell’oggetto non comporta automaticamente la totale irripetibilità delle retribuzioni corrisposte ai fini del danno erariale. Il richiamo all’art. 2126 c.c. opera sul piano civilistico del sinallagma e della tutela del lavoratore, mentre la responsabilità amministrativa riguarda il pregiudizio subito dall’Amministrazione e l’effettiva utilità della prestazione ricevuta. Il giudice contabile è tenuto a una valutazione in concreto, raffrontando le caratteristiche della prestazione richiesta e quella resa. Ove le mansioni non siano di elevata qualificazione, l’utilità riconoscibile non elide integralmente il danno, ma ne impone una riduzione equitativa, parametrata alla singola fattispecie.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto per il danno erariale quantificato in euro 33.713,72, corrispondente alle retribuzioni percepite a seguito di incarichi di supplenza come collaboratore scolastico. Il titolo di accesso dichiarato era un diploma di qualifica professionale che, secondo l’accusa, non sarebbe mai stato conseguito.
La vicenda era emersa nell’ambito di procedimenti penali ancora in corso, relativi a un’organizzazione dedita alla predisposizione di falsi diplomi. Il convenuto era stato escluso dalla graduatoria nel gennaio 2021 e il suo ricorso al Giudice del Lavoro era stato rigettato, con accertamento della non genuinità del titolo. Costituitosi in giudizio, il convenuto ha eccepito la nullità dell’atto di citazione e ha sostenuto l’assenza di danno per l’utilità comunque conseguita dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rigettato l’eccezione di nullità della citazione. L’art. 87 c.g.c. impone la corrispondenza tra gli elementi essenziali del fatto esposti nell’invito a dedurre e quelli della citazione, non anche l’identità delle ragioni giuridiche. La difformità rileva solo se equiparabile a vera e propria mancanza dell’invito, ciò che nella specie è escluso dalla completezza dei contenuti e dall’ampiezza delle difese svolte.
Quanto ai rapporti con il giudizio penale, la Corte ha richiamato il principio di separazione dei giudizi e di indipendenza del processo di danno da quello penale, confermato dall’art. 106 c.g.c. e dall’assenza di norme che impongano la sospensione necessaria. Ha richiamato la Corte cost. n. 217/2009 e l’esigenza di salvaguardare la ragionevole durata del processo contabile.
Nel merito, gli elementi indiziari acquisiti hanno confermato sia la falsità del titolo, mai assegnato al convenuto e riconducibile a un archivio illecito, sia la piena consapevolezza della sua falsità, con conseguente qualificazione dolosa della condotta. L’art. 2, comma 5, lett. g), del D.M. n. 640/2017 richiede, per il profilo di collaboratore scolastico, il possesso di uno specifico diploma: la sua assenza ha escluso l’accesso legittimo alla graduatoria.
Sul quantum, la Sezione ha preso le distanze dall’orientamento che, sul solo richiamo all’art. 2126 c.c., nega ogni utilitas della prestazione resa senza titolo idoneo. Ha distinto il piano civilistico, che tutela il lavoratore e l’irripetibilità della retribuzione, dal piano della responsabilità amministrativa, che guarda al pregiudizio dell’erario. Il danno non è però integralmente escluso: la condotta ha privato l’Amministrazione della prestazione migliore che avrebbe potuto rendere il candidato pretermesso.
Valutando in concreto la natura delle mansioni, non di elevata qualificazione, il Collegio ha ritenuto equo quantificare il danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., nel minor valore della prestazione resa rispetto a quella attesa, pari al 60% e quindi a euro 20.228,23, riconoscendo per il residuo l’utilità percepita. Il convenuto è stato pertanto condannato a tale importo, oltre interessi legali e spese di giudizio in favore dell’Erario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.