Causa di servizio e pensione privilegiata: serve prova di evento straordinario (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 383 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, quale presupposto della pensione privilegiata, non può fondarsi sulla sola deduzione che ogni attività lavorativa esponga genericamente a fattori potenzialmente patogeni. Ai sensi dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, l’infermità deve derivare da fatti di servizio che, da soli o in via concausale, si siano posti come antecedente essenziale ed efficiente e determinante dell’evento. A tal fine occorre la prova di specifici eventi traumatici o di condizioni eccezionali e straordinarie rispetto all’ordinario servizio, non essendo sufficiente lo svolgimento delle mansioni d’istituto, pur se impegnative. Nel giudizio pensionistico, strutturato come impugnazione-merito, il giudice accerta il diritto a pensione e non la mera legittimità dell’atto, con la conseguenza che i vizi procedimentali rilevano solo se incidono sull’an o sul quantum del diritto. La richiesta di CTU non può supplire alle carenze probatorie delle parti.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in congedo per riforma, ha agito personalmente davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie, al solo fine di ottenere il nulla osta per la pensione privilegiata ordinaria, rinunciando all’equo indennizzo.
Il ricorrente ha censurato i provvedimenti di rigetto del Comando Generale dell’Arma e i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, lamentando motivazioni generiche e stereotipate, un’istruttoria incompleta e la mancata considerazione della natura progressiva dei fattori eziopatogenetici legati al servizio. Si sono costituiti il Comando Generale, eccependo il difetto di interesse e di giurisdizione, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo la carenza di legittimazione passiva e l’inammissibilità per mancata previa domanda amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto affermato la giurisdizione contabile, richiamando l’art. 13 R.D. n. 1214/1934 e il costante orientamento delle Sezioni Unite secondo cui spetta alla Corte dei conti anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento privilegiato.
Ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità: il ricorrente non ha chiesto arretrati, ma solo il riconoscimento della causa di servizio come presupposto della futura pensione, sicché resta irrilevante la mancata conclusione del procedimento avviato davanti all’ente previdenziale. Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva del Ministero, essa è stata disattesa, poiché la verifica va condotta sulla ipotetica titolarità dell’azione come prospettata nel ricorso.
Nel merito, la Corte ha ricordato che il giudizio pensionistico, pur essendo di tipo impugnatorio, non ha ad oggetto la legittimità dell’atto ma l’accertamento del diritto a pensione: i vizi procedimentali non assumono rilievo autonomo se non incidono sull’an o sul quantum del diritto.
La questione decisiva è stata quindi ricondotta all’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 e alla nozione di concausa efficiente e determinante: il fatto di servizio deve costituire antecedente essenziale, senza il quale l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Il ricorrente, secondo il giudice, ha sviluppato solo la pars destruens, contestando la genericità dei pareri, senza offrire alcuna prospettazione sulla pars construens, ossia sulle ragioni per cui le patologie andrebbero ascritte al servizio.
La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui le ordinarie mansioni d’istituto, in assenza di documentati e specifici episodi occorsi in servizio, non integrano fattore determinante, neppure in via concausale. Ha dunque escluso che l’impegno professionale, i turni e le condizioni ambientali descritti, in quanto connaturati alla vita militare, assumano rilievo fuori da un connotato di straordinarietà. La carenza probatoria, in violazione dell’art. 2697 cod. civ., ha reso inutile la CTU, non potendo il consulente supplire all’onere delle parti. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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